Corte costituzionale

Ordinanza n. 217/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1988

dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pettinelli

Luigi e BMG Ariola S.p.A., iscritta al n. 682 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con ordinanza 4 giugno 1988, il Pretore di Roma

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del

codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui esclude che la sentenza penale

istruttoria di proscioglimento, a differenza di quella pronunciata in

dibattimento, abbia efficacia vincolante nel giudizio civile o

amministrativo;

che il Pretore riconosce nell'ordinanza che la giurisprudenza

della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite penali, ha

ripetutamente confermato che soltanto la sentenza irrevocabile di

condanna o di proscioglimento, pronunziata nel dibattimento, oppure

il decreto penale di condanna divenuto esecutivo, hanno autorità di

cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, e che perciò,

non è proponibile una diversa lettura della norma;

che, nella causa civile sottoposta al suo esame, si controverte

sulla liceità del licenziamento in tronco di un operaio, sospettato

di furto, che era stato, invece, assolto in istruttoria per non aver

commesso il fatto;

che, peraltro, ricorda il Pretore come anche questa Corte, con

sentenza 18 luglio 1973 n.152, aveva dichiarato infondata la stessa

questione proprio perché "in considerazione delle più elevate

garenzie di approfondimento dell'accertamento dei fatti in sede di

dibattimento, rispetto a quello compiuto in fase istruttoria, non

appare irragionevole la diversità di trattamento giuridico che il

legislatore, nell'apprezzamento delle due situazioni, ha per esse

dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile o

amministrativo;

che, però, a giudizio del rimettente, la pronunzia di questa

Corte sarebbe erronea in quanto avrebbe colto soltanto l'aspetto

obbiettivo del problema, mentre - secondo il Pretore - l'esame sulle

due fasi processuali doveva essere condotto con esclusivo riferimento

al momento soggettivo, vale a dire ai soggetti prosciolti, al fine di

stabilire se, indipendentemente dalla diversità delle procedure,

esistesse una differenza qualitativa fra il prosciolto

nell'istruttoria e l'assolto nel dibattimento;

che, sulla base di siffatto ragionamento, conclude il Pretore

doversi ritenere che l'"innocenza" dell'uno equivalga quella

dell'altro, e che, perciò, poco rileverebbe la maggiore

affidabilità dell'accertamento dei fatti, compiuto nel dibattimento

essendo, questo, problema del legislatore (il quale peraltro starebbe

già ponendo rimedio alla lamentata differenza di trattamento,

mediante l'imminente approvazione del nuovo codice di procedura

penale), che non può giustificare così grave divario fra due

soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridica;

che, d'altra parte, l'attuale sistema potrebbe determinare

proprio quel contrasto di giudicati che l'art. 28 del codice di

procedura penale sarebbe finalizzato a scongiurare; mentre poi, in

definitiva, la forza del giudicato istruttorio non potrebbe essere

indebolita dalla possibilità di riapertura dell'istruttoria,

giacché siffatto rimedio, sostanzialmente equivalente a quello della

revisione, non varrebbe comunque "ad eliminare a priori

l'irrevocabilità della pronuncia";

che, comunicata, notificata e pubblicata ritualmente

l'ordinanza, è intervenuto, nel giudizio innanzi a questa Corte, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, la quale chiedeva che la questione fosse

dichiarata inammissibile o infondata stante il precedente giudizio di

questa Corte, rispetto al quale l'ordinanza in esame non apporta

alcun argomento atto a far mutare indirizzo;

Considerato che, contrariamente a quanto il Pretore ritiene, il

giudizio di valore che si riferisce al processo penale non riguarda

"l'innocenza", che è sopratutto un giudizio etico, ma semmai la

"colpevolezza", positiva o negativa, la quale concerne appunto la

riferibilità all'agente dell'imputazione sostanziale del fatto di

reato - salvo ovviamente le ipotesi delle formule cosidette

"processuali";

che particolarmente, poi, per quanto attiene al valore del

proscioglimento, in giudizi diversi da quello penale, la legge

prescinde anche dalla stessa "colpevolezza", ma guarda esclusivamente

alla controversia sul "diritto" dedotto in causa: e ciò perché in

questi ultimi giudizi è proprio la pretesa sostanziale sul diritto

che viene in esame, mentre oggetto del processo penale è il

"comando" del giudice in ordine alla libertà del cittadino;

che, alla base del riconoscimento o della negazione del diritto

controverso non è "l'innocenza", ma proprio l'accertamento dei fatti

materiali che furono oggetto del processo penale, sicché proprio a

questi il legislatore fa riferimento nell'art. 28 del codice di

procedura penale, e perciò viene in primo piano il modo e le

condizioni del loro accertamento, e persino gli eventuali limiti che

la legge civile ponga alla prova del diritto controverso;

che tutto questo spiega a sufficienza la razionalità di un

sistema che, per fare salvo ogni effetto del proscioglimento in

giudizi diversi da quello penale, si preoccupa che l'accertamento dei

fatti sia avvenuto nelle più ampie garenzie di approfondimento e di

contraddittorio: garenzie che nella fase istruttoria sono sicuramente

affievolite rispetto a quelle di cui gode il pubblico dibattimento;

che assolutamente erroneo è poi il convincimento espresso dal

Pretore, secondo cui il legislatore si sarebbe accinto a porre

rimedio, con il nuovo codice di procedura penale, a siffatte

situazioni, giacché, al contrario, il nuovo codice esalta, già

nello spirito generale della riforma, l'accertamento dei fatti al

dibattimento e la conseguente valorizzazione ed utilizzazione

soltanto della prova ivi acquisita, mentre poi, per quanto in

particolare si riferisce al contenuto dell'art. 28 in esame, va

rilevato che l'art. 654 del nuovo codice di procedura penale ne

ripete sostanzialmente il disposto e con le stesse espressioni: le

poche varianti rappresentando semplici miglioramenti tecnici diretti

ad esplicitare nei confronti di quali parti del processo quegli

effetti si verifichino, nonché il limite di rilevanza extrapenale

dei fatti accertati;

che, pertanto, il nuovo profilo prospettato dal Pretore non può

in alcun modo modificare il giudizio che la Corte ebbe già ad

esprimere con la precedente sentenza;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo commma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Roma con ordinanza 4 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:217 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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