Corte costituzionale

Sentenza n. 366/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice

di precedura penale previgente approvato con regio decreto 19 ottobre

1930, n. 1399, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1990 dal

Pretore di Pisa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Massetani Luciano e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 213 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Pasquale Napolitano per l.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi di opposizione, successivamente

riuniti, avverso, rispettivamente, ad ordinanza- ingiunzione emessa a

favore dell'I.N.A.I.L. ed a decreto ingiuntivo ottenuto dall'I.N.P.S.

per il recupero di contributi previdenziali omessi, il Pretore di

Pisa, rilevato che, a seguito dell'accertamento compiuto dagli

Ispettori del lavoro circa l'instaurazione di un rapporto di lavoro

subordinato nei confronti di due artigiani, era stato emesso decreto

penale divenuto esecutivo e che sulla base di tale condanna erano

stati poi emanati gli opposti provvedimenti, ha sollevato, con

ordinanza del 26 gennaio 1990, questione di legittimità

costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dell'art. 28 del codice di procedura penale (approvato con regio

decreto n. 1399 del 1930).

Osserva il giudice a quo che il decreto penale esecutivo perché

non opposto non contiene un vero e proprio accertamento dei fatti

svoltosi in contraddittorio con l'imputato, diversamente dalla

sentenza penale, onde appare irrazionale e lesiva del diritto di

difesa l'attribuzione a tale provvedimento di quell'efficacia di

giudicato nel giudizio civile od amministrativo prevista dalla norma

impugnata ed espressamente esclusa dal nuovo codice di procedura

penale.

La tenuità della sanzione pecuniaria sarebbe inoltre, a parere

del Pretore rimettente, tale da escludere in molti casi la percezione

da parte dell'imputato della natura penale del decreto e delle

connesse, pregiudizievoli conseguenze.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per

l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione,

osservando, sotto il primo profilo, che il Pretore rimettente sarebbe

stato libero di valutare l'esistenza del rapporto di lavoro

subordinato posto a base degli opposti provvedimenti prescindendo

dall'accertamento contenuto nel decreto penale.

Peraltro sarebbe "tutta da dimostrare" la tesi secondo cui nella

cognizione sommaria che precede l'emissione del decreto stesso il

giudice porrebbe un'attenzione ed uno scrupolo inferiori a quelli

richiesti dalla fase dibattimentale.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito

l'I.N.A.I.L., concludendo per l'infondatezza della questione in

quanto la non opposizione al decreto rappresenterebbe pur sempre una

scelta dell'imputato alla quale andrebbero collegati gli effetti

preclusivi circa un diverso accertamento dei fatti.

La difesa dell'Istituto sottolinea altresì il carattere

"metagiuridico" delle considerazioni attinenti la mancata

rappresentazione delle possibili conseguenze della condanna da parte

dell'interessato. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Pisa, con ordinanza del 26 gennaio 1990 (R.O. n.

213 del 1990), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28

del codice di procedura penale, approvato con regio decreto 19

ottobre 1930, n. 1399, in forza del quale - afferma il giudice a quo

- "il decreto penale esecutivo fa stato nel giudizio civile in ordine

ai fatti materiali accertati in sede penale e tale disposto trova

vigenza ancora oggi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito

ai sensi del combinato disposto degli artt. 258, 241 e 242 del

decreto-legge n. 271 del 1989, mentre, come è noto, il nuovo codice

di procedura penale esclude esplicitamente che il decreto penale

possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile od

amministrativo (art. 460)".

2. - La questione non è fondata.

Il Pretore rimettente ritiene che dal decreto penale esecutivo

derivi nel giudizio civile un vincolo assoluto circa l'accertamento e

la qualificazione dei fatti materiali su cui si è espresso il

giudice penale. Poiché, però, per costante giurisprudenza, "è

sempre consentito al giudice civile un riesame ex novo dei fatti,

già oggetto del precorso giudizio penale, in relazione ai criteri

probatori del sistema civile, e di dare ad essi una valutazione

giuridica diversa da quella del giudice penale" (Cassazione, sentenza

13 marzo 1984, n. 1716), la questione sollevata non ha ragione di

porsi in un caso come quello di specie (condanna per omesso

versamento di contributi previdenziali). È, infatti, insegnamento

pacifico (Cassazione, sentenza 9 novembre 1982, n. 5902) che "quando

lo stesso fatto (come l'omesso versamento di contributi

previdenziali) viene preso in considerazione sia dal giudice penale

che da quello civile per fini diversi, ben può verificarsi che le

medesime questioni giuridiche presenti nella fattispecie ricevano

soluzioni diverse; l'autorità del giudicato penale, infatti,

riguarda solo i fatti materiali accertati e non anche le questioni

giuridiche trattate, che debbono intendersi risolte ai soli fini

dell'accertamento del reato".

Né può giovare come "tertium comparationis" l'art. 460, quinto

comma, del nuovo codice di procedura penale ("Il decreto penale di

condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato

nel giudizio civile o amministrativo"), perché trattasi di

disposizione normativa sopravvenuta in un sistema profondamente

innovato, non invocabile per la difformità con la norma

temporalmente precedente, conservata nei suoi effetti in regime di

diritto transitorio.

3. - Il Pretore rimettente peraltro dubita della legittimità

costituzionale del decreto penale, esecutivo perché non opposto, in

quanto fondato su un accertamento non ottenuto in contraddittorio con

l'imputato e dunque con palese violazione del diritto di difesa, di

cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Questa Corte ha

già statuito che: "il decreto penale costituisce una decisione

preliminare, contro la quale l'imputato può proporre opposizione,

sicché l'esperimento dei mezzi di difesa è rinviato al vero e

proprio giudizio, che si svolge, con la stessa ampiezza dei

procedimenti ordinari, dopo che l'opposizione ha messo nel nulla il

decreto penale. Il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla

fase dibattimentale non può ritenersi in contrasto col precetto

costituzionale dell'art. 24, quando trovi giustificazione nella

struttura particolare e si armonizzi con le esigenze che regolano le

diverse forme di procedimento" (sentenza n. 136 del 1967).

Ed ancora che: "la difesa è garantita, sotto un duplice aspetto.

In primo luogo, si concede all'imputato facoltà di scelta: accettare

o meno la condanna; ed è evidente che l'accettazione non solo

elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma dimostra

che l'imputato non ha motivo né interesse di chiedere che si proceda

all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce molto

spesso in un vantaggio per lo stesso interessato. In secondo luogo,

la volontà di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione al

decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia

giuridica alla condanna, di metterla cioè nel nulla, come se non

fosse stata mai pronunziata. Ed a seguito della opposizione, il

processo prende il normale corso, mentre il decreto penale assume la

funzione di contestazione dell'accusa e quindi costituisce la base

della discussione dibattimentale" (sentenza n. 27 del 1966).

4. - Le altre considerazioni del giudice a quo (che il destinatario

del decreto penale non ne avverte neppure la natura di atto penale e

che non lo oppone perché sembra più economico pagare la somma della

multa che ricorrere a più costosi rimedi; che in concreto la

condanna pecuniaria per decreto penale è ricevuta con lo stesso

animo con cui si riceve una sanzione amministrativa) attengono a dati

di esperienza rivelativi di inconvenienti o incongruenze di mero

fatto, privi di rilevanza costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 del codice di procedura penale (regio decreto n. 1399

del 1930), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Pisa con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari