Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/03/1971 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile

1969 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra

Rebeggiani Gianni e Sagrini Ercole, iscritta al n. 190 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 163 del 1 luglio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1971 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio civile promosso davanti al tribunale di

Bologna da Rebeggiani Gianni contro Sagrini Ercole per ottenere il

risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale

che la sentenza dibattimentale di proscioglimento pronunciata dal

pretore di Codigoro nei confronti del conducente dell'autovettura

Calciolari Claudio aveva dichiarato dovuto allo stato di usura della

camera d'aria di una delle ruote, il convenuto sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di procedura

penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

In base alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del

pretore egli infatti, in quanto proprietario dell'autovettura stessa,

risultava responsabile dell'incidente e non poteva neppure provare che

le cose erano andate in altro modo giacché secondo l'interpretazione

comunemente data all'art. 28 del codice di procedura penale,

l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale, pur

pronunciata a conclusione di un giudizio cui egli non aveva in alcun

modo partecipato, ha autorità di cosa giudicata nella causa civile di

risarcimento.

Il tribunale, ravvisata la rilevanza e la non manifesta

infondatezza della questione, la rimetteva a questa Corte - indicando

come norme di raffronto tanto il primo quanto il secondo comma

dell'art. 24 della Costituzione - con l'ordinanza in data 9 aprile

1969, nella quale faceva presente come la questione meritasse di essere

riesaminata nonostante che fosse stata già dichiarata infondata da

questa Corte con la sentenza 19 febbraio 1965, n. 5; ciò alla luce

delle critiche ad essa mosse dalla dottrina ed in base alla successiva

evoluzione della stessa giurisprudenza costituzionale.

Nel corso della sua ampia argomentazione l'ordinanza si sofferma

particolarmente a segnalare l'abnormità dell'estensione dell'efficacia

del giudicato a soggetti che non hanno partecipato al giudizio,

osservando come tale estensione non possa giustificarsi né in base al

principio che rende preminente la giurisdizione penale su quella civile

e amministrativa, né in base alle esigenze di giustizia inerenti alla

certezza ed alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici.

Richiamata la necessità, altre volte affermata dalla Corte stessa,

di tenere conto dell'applicazione concreta che la norma della cui

costituzionalità si dubita riceve da parte della giurisprudenza,

l'ordinanza passa in rassegna numerose pronunce della Corte di

cassazione da cui si rileva la tendenza a dilatare il campo di

operatività dell'art. 28 del codice di procedura penale oltre i

confini che deriverebbero da una interpretazione strettamente

naturalistica della nozione di fatti materiali e comunque a

riconoscere, secondo un indirizzo ormai pacifico, efficacia erga omnes

alle pronunce di questo genere.

Nella giurisprudenza costituzionale invece, rileva il tribunale di

Bologna, esistono affermazioni del diritto di difesa che appaiono

incompatibili con tali indicazioni e con la stessa sentenza n. 5 del

1965: ciò risulta in particolare dalle sentenze n. 70 del 1965, n. 48

e 132 del 1968 e n. 83 del 1969, nelle quali si è desunta dall'art. 24

della Costituzione, la costituzionalizzazione del principio del

contraddittorio, gravemente violato dall'art. 28 del codice di

procedura penale.

Nessuno si è costituito nel processo avanti la Corte

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - La questione proposta con l'ordinanza in epigrafe, riguardante

la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 della

Costituzione, dell'art. 28 del codice di procedura penale, nella parte

in cui dispone che la sentenza penale irrevocabile, di condanna o di

proscioglimento, ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o

amministrativo, quando in questo si controverta intorno ad un diritto

il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che

furono oggetto del giudizio penale, è stata già esaminata dalla

Corte e ritenuta infondata con la sentenza n. 5 del 1965.

La Corte ritiene che l'importanza della questione stessa e gli

aspetti di dubbio che la soluzione presenta rendano necessario un suo

riesame.

2. - Per potere esattamente valutare la fondatezza della questione

sollevata si rende necessario richiamare i principi affermati dalla

giurisprudenza della Corte relativamente ai requisiti necessari

affinché possa ritenersi soddisfatto il diritto di difesa sancito dal

secondo comma dell'art. 24 Cost., quando lo si consideri nel suo nucleo

sostanziale ed irriducibile, e perciò tale da richiedersi in ogni

specie di giudizio, quale che sia la struttura dei relativi

procedimenti.

È costante in questa giurisprudenza l'affermazione dell'esigenza

del riconoscimento "pieno ed effettivo " del diritto in parola,

affinché sia garantita la sua " inviolabilità", secondo sancito

dall'art. 24. Anche quando è stato ammesso che le modalità di

esercizio del diritto possono variare secondo le speciali

caratteristiche strutturali dei singoli processi, si è avuto cura di

precisare che le peculiarità stesse non devono essere tali da menomare

l'esistenza del diritto, affinché ne riescano assicurati lo scopo e la

funzione, e perché non se ne renda estremamente difficile l'esercizio

(sent. n. 93 del 1962, n. 2 del 1964, n. 5 del 1965). Per il

conseguimento di tali finalità si è affermata la necessità

dell'instaurazione di un contraddittorio fra le parti, che consenta di

opporre controdeduzioni alle deduzioni avversarie (sent. n. 59 del 1959

e n. 83 del 1969), nonché dell'ausilio tecnico-professionale di un

difensore (sent. n. 11, 52 e 70 del 1965, n. 53 e 86 del 1968, n. 148 e

149 del 1969, n. 69, 76 e 190 del 1970). Contraddittorio ed ausilio

sarebbero però nome vano, se non fosse reso possibile l'accertamento

dei fatti su cui si fondano le ragioni sottoposte al giudice e fornire

la prova dei fatti stessi (oltre alla citata sent. n. 70 del 1965, cfr.

le n. 133 del 1963, n. 39 e n. 70 del 1961, n. 25 del 1964, n. 94 del

1962, n. 41 del 1965; n. 48 del 1968 - circa il divieto dell'estensione

del giudicato in confronto ad un coobbligato -, nonché la n. 132 del

1968).

3. - Con il principio così costantemente affermato sembra che

contrasti la norma dell'art. 28, nella parte in cui rende vincolante

l'accertamento dei fatti materiali emergenti dalla pronuncia penale in

confronto di terzi che si siano trovati nella impossibilità giuridica

o di fatto, per non averne avuto conoscenza giuridicamente rilevante,

di partecipare ad un giudizio penale svoltosi di fronte ad altri

soggetti. Infatti l'imposizione di tale vincolo non solo indebolisce,

ma rende assolutamente impossibile ai terzi l'esercizio del diritto di

difesa, di cui è componente essenziale la disponibilità della prova

dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle ragioni

dedotte a propria difesa. Può anzi ritenersi che l'inibizione di tale

prova si risolva in una violazione anche del primo comma dell'art. 24,

perché si concreta in un pratico disconoscimento del diritto di

azione.

I tentativi effettuati per rintracciare un fondamento sufficiente a

conferire una valida giustificazione alla disposizione in questione si

sono rivelati inidonei allo scopo; e tanto più fallaci si presentano

quando si valutino in confronto alla Costituzione sopravvenuta, poiché

nessuna delle ragioni addotte trova appoggio in norme o principi

costituzionali invocabili ad attenuare il rigore del precetto di cui al

secondo comma dell'art. 24. Già la Corte, nella precedente sentenza n.

5 del 1965, ha ritenuto infondato uno degli argomenti, considerato da

una rilevante parte della dottrina idoneo a fornire la ratio della

norma in contestazione: quello cioè che si fa discendere da un

presunto principio di unità della giurisdizione. Infatti la stessa

Costituzione prevede una molteplicità di specie di pretese, affidate

alla cognizione di giurisdizioni diverse (artt. 102, 103, 113), mentre

nell'ambito della stessa giurisdizione ordinaria si realizza una

varietà di organi diversamente competenti; sicché al fine del

rispetto di tale ripartizione, è predisposta una disciplina relativa

ai rapporti fra le pronuncie dei vari organi, ove per l'esercizio di

un'azione spettante alla cognizione di uno di essi si renda necessaria

la soluzione, in via pregiudiziale, di una questione rientrante nella

competenza di un altro (art. 19 c.p.c. o art. 24 c.p.p.);

nonché una serie di rimedi, preventivi o successivi, di fronte ai

conflitti possibili a insorgere fra i medesimi.

Né maggior pregio si può attribuire agli argomenti che si

deducono, a giustificazione della norma, dall'esigenza dell'economia

dei giudizi o da quella della certezza del diritto. Infatti, se è

chiaro che la prima non può farsi valere a scapito dei diritti

fondamentali, la seconda, ove se ne voglia ammettere la rilevanza

costituzionale, trova la sua guarantigia, ma anche i suoi limiti,

nell'istituto della cosa giudicata, la cui funzione si esplica nel

senso non già di richiedere la coerenza logico-formale fra i vari

giudicati, ma nell'altro diverso di fissare in modo stabile le

risultanze di un giudizio reso in via definitiva riguardo alle

situazioni ed ai rapporti che furono oggetto della controversia, ma

limitatamente alle parti originarie del giudizio ed a quanti vi

intervennero o dovevano intervenirvi, secondo può desumersi dalle

precise statuizioni degli artt. 2909 del codice civile e 90 del codice

di procedura penale. L'intento pratico del giudicato è di evitare che

due comandi diversi e praticamente incompatibili abbiano la stessa

sfera di validità e si verifichi una molteplicità di decisioni nei

riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, o si dia luogo

ad un bis in idem.

Ciò posto sembra irrilevante, al fine della decisione della

questione in oggetto, indagare sull'esattezza dell'opinione che

riconduce l'efficacia nel processo civile dell'accertamento dei fatti

materiali per opera della sentenza penale alla cosa giudicata,

considerandola come un caso di giudicato sulla fattispecie, poiché

anche se così fosse, persisterebbe la difficoltà di consentire valore

vincolante a tale accertamento in un giudizio svolgentesi fra parti ed

a fini diversi. Analoga irrilevanza presenta la questione circa la

misura del limite imposto al giudice civile, ossia all'estensione da

dare alla categoria dei "fatti materiali" cui fa riferimento l'art. 28,

poiché anche se in essi si facessero rientrare solo i fatti

costitutivi del reato (e non già anche, come pure una parte della

giurisprudenza ritiene, qualunque accertamento che abbia concorso a

determinare la pronuncia penale, o ne costituisca uno dei presupposti),

rimarrebbe sempre fermo l'impedimento di farli valere oltre la sfera

dei soggetti che furono messi nelle condizioni di concorrere alla prova

della loro esistenza o inesistenza.

Un'efficacia riflessa di un giudicato sui terzi potrebbe ammettersi

solo quando, come avviene nel processo civile, sia previsto, oltre al

potere di un intervento da parte loro, il rimedio dell'opposizione di

terzo, a tacere dell'eventualità della loro chiamata ope iudicis (art.

107 c.p.c.).

Si può aggiungere che nel caso di sentenza assolutoria, come

quella avutasi nel giudizio in cui è sorta la questione, manca

altresì il rimedio della revisione, esperibile in caso di condanna, e

conseguentemente la possibilità di far cadere gli effetti civili

derivanti dalla sentenza penale, ex art. 395 del codice di procedura

civile.

Non vale a far giungere a diversa conclusione mettere in rilievo

che al giudice civile è rilasciata libertà di procedere a valutazione

diversa dei fatti accertati in sede penale, poiché la difesa

dell'interesse fatto valere di fronte al medesimo può dipendere dal

contestare l'esattezza della materialità dei fatti, resa invece

impossibile persino nel caso che si volesse basare la prova su

circostanze sopravvenute alla sentenza penale assolutoria.

Dalle peculiarità del caso in esame, qual'è data dal fatto che al

chiamato a rispondere civilmente non si addebita una responsabilità

indiretta, quale preponente dell'incaricato a condurre la vettura

ribaltata, bensì una responsabilità diretta, che avrebbe reso

possibile anche l'esperimento nei suoi confronti di un'azione penale,

si può trarre un'ulteriore argomentazione sulla irrazionalità

dell'art. 28. Infatti il proprietario della vettura, se fosse stato

chiamato a rispondere penalmente della sua colpevole negligenza

accertata nel giudizio contro il conducente, non sarebbe rimasto

vincolato ai fatti accertati in quest'ultimo, in virtù del principio

del libero convincimento del giudice penale.

È anche da escludere che il vincolo discendente dall'articolo 28

si possa configurare come un'ipotesi di prova legale, poiché (a parte

ogni considerazione sull'influenza da attribuire all'accoglimento della

medesima sulla questione di costituzionalità) si è fuori dai casi che

rendono valido tale tipo di prova, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del

codice civile, dato che la sentenza contiene non una documentazione di

fatti che il giudice attesti veritieri, bensì una valutazione di

circostanze al fine della formazione della sua convinzione.

4 - In realtà la presunzione di assoluta verità dei meri fatti

accertati dal giudice penale trova a proprio favore una spiegazione

d'indole esclusivamente storica, discendendo, per una parte, dalla

speciale fiducia attribuita dal legislatore dell'epoca ai mezzi

istruttori esperibili dal giudice penale, in ragione della pienezza del

potere ad esso accordato nella raccolta e nella valutazione del

materiale probatorio, in virtù del principio inquisitorio, dal che si

fa derivare la prevalenza di fronte agli altri giudici delle sue

decisioni; e correlativamente, per un'altra parte, dalla preoccupazione

della sfiducia nel magistero penale che verrebbe altrimenti ad

insorgere, ove gli accertamenti compiuti nel suo spiegarsi risultassero

smentiti o contraddetti da altre pronuncie. Motivo sulla cui

infondatezza si è già pronunciata la Corte con la precedente sentenza

n. 5 del 1965.

5. - Non si contesta l'opportunità, al fine di ridurre al minimo i

contrasti fra giudicati e di effettuare un'economia dei giudizi, di dar

luogo ad un migliore coordinamento fra le pronuncie promananti da

giurisdizioni diverse, quando siano in contestazione gli stessi

rapporti, o rapporti fra loro interferenti; valutabili sotto la specie

di disposizioni differenti.

Su questa via, che può essere percorsa solo dal legislatore,

questi si è messo con la recente legge 5 dicembre 1969, n. 932, il cui

art. 8, inserito a seguito della sentenza di questa Corte n. 132 del

1968, sostituendo un nuovo testo a quello dell'art. 304 del codice di

procedura penale, ha, differentemente da quanto disposto dall'art. 408

stesso codice, fatto preciso obbligo al giudice istruttore di

comunicare a coloro che vi possono avere interesse, come parti private,

avviso di procedimento, con invito ad esercitare la facoltà di

nominare un difensore, e di comunicarlo altresì a tutti coloro che

possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da

compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

In presenza di tale disposizione appare chiaro che la pronuncia di

incostituzionalità dell'art. 28, nei limiti in cui essa dev'essere

contenuta, viene a perdere, per una parte, la sua pratica operatività.

Questa non risulta tuttavia eliminata essendo rilevante non solo per i

procedimenti svoltisi anteriormente all'entrata in vigore della

medesima, ma anche per quelli sopravvenuti successivamente, almeno per

quanto riguarda il responsabile civile, data la possibilità (non già

della omissione dell'obbligo di comunicazione da parte del giudice,

poiché da essa deriverebbe una ragione di nullità ex art. 412, non

più sanabile secondo ha statuito la sentenza sopra richiamata, ma)

della esclusione che venisse disposta nei confronti del medesimo, ai

sensi degli artt. 116 e segg. del codice di procedura penale (salvo il

caso dell'ultimo comma dell'art. 121 nel quale l'esclusione preclude

alla parte civile l'azione civile contro il responsabile).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 del codice di

procedura penale, nella parte in cui dispone che nel giudizio civile o

amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di

un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che

rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di

intervenirvi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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