Art. 284 — Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari

[1]Quando piu' giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare.

[2]I conflitti preveduti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.

[3]Le norme sui conflitti si applicano altresi' in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo.

[4]Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare.

[5]Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio.

[6]Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente.

[7]La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art284 · fonte del testo

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