Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1965 · relatore Antonio Manca

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28

del Codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 luglio 1963 dal Pretore di Isernia nel

procedimento civile vertente tra Bucciaglia Antonio, Varanonuovo Mario

e Jacurto Angela, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1963 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 299 del 16

novembre 1963;

2) ordinanza emessa il 15 novembre 1963 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Rispo Carlo e la "Società Strade

ferrate secondarie meridionali", iscritta al n. 72 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 132 del 30 maggio 1964.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio della "Società Strade

ferrate secondarie meridionali";

udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1964 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi l'avv. Carlo Leone, per la "Società Strade ferrate", ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Risulta dall'ordinanza di rimessione del 29 luglio 1963 che il

Pretore di Isernia, con sentenza penale del 18 novembre 1960, passata

in giudicato, aveva assolto il sig. Berardi Antonio, per insufficienza

di prove, dalle contravvenzioni prevedute dall'art. 672, primo comma,

n. 1, del Codice penale, e dall'art. 130 del decreto legislativo 15

giugno 1959, n. 393 (Codice stradale), per avere condotto, lungo la

strada statale venafrana, parzialmente interrotta al traffico, una

mucca senza custodia.

Risulta pure dall'ordinanza che, secondo la sentenza penale,

spezzatasi la fune che legava l'animale, il Berardi non era riuscito a

catturarlo e che la colpevolezza dell'imputato, in relazione ai reati

contestati, era bensì collegata al suo comportamento iniziale con

riferimento all'efficienza della fune, ma che tale colpevolezza restava

dubbia, non essendosi potuto effettuare alcun accertamento al riguardo.

Risulta altresì che successivamente il signor Bucciaglia Antonio,

proprietario della mucca rimasta uccisa, essendo stata investita da un

automobile che transitava per la stessa strada nel momento in cui

l'animale era libero, convenne in giudizio i proprietari

dell'automobile sigg. Mario Varanonuovo e Angela Jacurto per ottenere

il risarcimento dei danni. Detti proprietari, a loro volta, proposero

domanda riconvenzionale per i danni subiti dall'autovettura, deducendo

che l'incidente era derivato da un improvviso scarto dell'animale e

chiedendo che fossero sentiti alcuni testimoni non escussi in sede

penale.

Il Pretore, nell'ordinanza di rinvio, ha osservato che

all'ammissione delle nuove prove dedotte nel processo civile, osterebbe

l'art. 28 del Codice di procedura penale, per il giudicato formatosi

circa i fatti materiali, in quanto, essendo stata ritenuta non provata

la colpa del custode per la mancata cattura dell'animale, resterebbe

anche accertato implicitamente, ma necessariamente, che l'urto da parte

dell'autovettura si sarebbe verificato durante il tentativo del custode

di catturare la mucca; donde le eventuali conseguenze nel giudizio

civile circa il nesso di causalità e circa il comportamento del

conducente dell'autovettura.

Sul presupposto pertanto che si dovesse applicare il citato art.

28, ha sollevato di ufficio (ritenendola rilevante ai fini della

decisione) la questione di legittimità costituzionale della

disposizione contenuta in detto articolo, perché in contrasto con il

secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Quanto alla non manifesta infondatezza il Pretore ha osservato in

sostanza: che il divieto, in base al citato art. 28, di ogni

discussione sulla ricostruzione dei fatti materiali, così come

accertati in sede penale, importerebbe una limitazione sia per le parti

estranee al giudizio penale quanto alla disponibilità della prova, sia

per il giudice, circa il libero apprezzamento dei fatti stessi.

Ora, per quanto attiene alle disposizioni del citato art. 28, tale

limitazione non sarebbe giustificabile, dati i motivi che avrebbero

determinata l'emanazione delle disposizioni stesse: motivi di

carattere politico-sociale, per evitare cioè, con l'immutabilità

degli accertamenti in sede penale, le sfavorevoli ripercussioni,

nell'opinione pubblica, di una diversa ricostruzione del fatto e di

rafforzare quindi il prestigio del magistero penale.

L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1963, n. 299.

È intervenuto, in questa sede, il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha depositato le deduzioni il 14 novembre 1963.

La difesa dello Stato accenna preliminarmente ad un difetto nella

motivazione circa la rilevanza, in quanto, dalla istruttoria in sede

civile, non risulterebbe che le parti intendessero rimettere in

discussione i fatti accertati in sede penale, ma soltanto offrire la

prova liberatoria a favore del conducente dell'autovettura.

Nel merito, pur ammettendo che, dalle disposizioni dell'art. 28,

possa derivare per le parti, nel giudizio civile, una limitazione del

diritto di disponibilità delle prove in ordine all'accertamento dei

fatti, esprime tuttavia l'avviso che la questione non possa ritenersi

fondata.

E ciò sia per il dovere del giudice penale, nell'interesse della

stessa collettività più che delle parti private, di accertare la

verità dei fatti, salvo alle parti stesse, nel giudizio civile, di

discutere le conseguenze di fatto e di diritto di tali accertamenti;

sia per l'esigenza, inerente alla unità della giurisdizione e

all'organizzazione della giustizia, secondo la quale sarebbe da

escludere che gli accertamenti, contenuti in una sentenza passata in

giudicato, possano venire smentiti in altro processo in cui si discute

degli stessi fatti.

Tale soluzione non contrasterebbe con il precetto costituzionale

inerente all'inviolabilità del diritto di difesa, il quale non

resterebbe vulnerato da una disposizione diretta ad evitare che i

fatti, acquisiti in giudizio, possano essere soggetti a diverso

accertamento in altro procedimento.

La stessa questione, di cui all'ordinanza del Pretore di Isernia,

è stata sollevata anche dal Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15

novembre 1963.

Dall'ordinanza si rileva che il sig. Carlo Rispo convenne davanti a

detto Tribunale la Società "Strade ferrate secondarie meridionali" per

accertare che il Rispo, dal marzo 1934, era alle dipendenze della

società stessa quale applicato alla biglietteria della stazione di

Napoli, e non già dipendente dal sig. Francesco Napolitano,

fittiziamente fatto figurare quale appaltatore di detto servizio; che

la domanda del Rispo era fondata sulla sentenza penale, in data 25

ottobre 1961, divenuta irrevocabile, con la quale anche il Napolitano

fu riconosciuto dipendente dalla società e non appaltatore e fu

perciò prosciolto, per non aver commesso il fatto, dall'imputazione di

non avere rilasciato a cinque dipendenti il certificato di

licenziamento (art. 45 del regolamento 7 dicembre 1924, n. 2270,

concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione involontaria).

Secondo il Tribunale la questione, rilevante ai fini della

definizione del giudizio civile, non sarebbe manifestamente infondata,

in quanto la disposizione impugnata violerebbe il principio

dell'integrità del contraddittorio e il diritto inderogabile della

difesa.

L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 30 maggio 1964.

In questa causa si è costituita la società predetta,

rappresentata dagli avvocati Giovanni e Carlo Leone.

Nelle deduzioni, depositate il 18 marzo 1964, pur rilevandosi che

la questione sollevata sarebbe un aspetto del più ampio problema dei

rapporti fra la giurisdizione civile e quella penale, e limitando la

discussione alla disposizione dell'art. 28, si muove dalla

interpretazione che, del precetto costituzionale, che si assume violato

(art. 24, secondo comma), è stata data da questa Corte,

particolarmente con la sentenza n. 46 del 1957.

Con riferimento poi ai motivi addotti nell'ordinanza di rinvio, si

assume che la disposizione impugnata, a parte le critiche dottrinali

alle quali ha dato luogo in relazione all'efficacia in genere del

giudicato, sarebbe altresì incompatibile con i principi sopra

enunciati. Ciò perché il giudice, chiamato a decidere una

controversia civile ricollegantesi a fatti materiali accertati in sede

penale, resterebbe vincolato da tale accertamento. In tal maniera

l'efficacia preclusiva del giudicato penale, pur essendo limitata ai

fatti, considerati nella loro concreta obiettività, e pur restando

libera, in sede civile, una diversa valutazione dei medesimi ai fini

propri del giudizio civile, opererebbe anche nei confronti di soggetti

estranei al giudizio penale. Limiterebbe, in conseguenza, il diritto

della difesa, garantito come inviolabile dalla Costituzione e

precluderebbe, relativamente ai fatti stessi, ogni iniziativa

processuale e ogni intervento difensivo nella dialettica del processo.

Né tale incompatibilità, si aggiunge, potrebbe ritenersi superata

con riferimento ad altri principi, quali l'unità della giurisdizione,

la necessità di evitare giudicati contraddittori e la natura propria

del giudizio penale.

L'unità della giurisdizione, si osserva, non escluderebbe la

separazione delle varie competenze degli organi giurisdizionali e

quindi l'autonomia di ciascun giudice nell'ambito della propria

competenza, ma non potrebbe attribuire alla sentenza penale

un'efficacia assoluta che non avrebbe neppure nel campo della

giurisdizione penale.

L'esigenza di evitare giudicati contrastanti, d'altra parte,

porterebbe ad escludere un conflitto fra decisioni riferentisi ad una

stessa azione, ma non si estenderebbe a precludere, in ordine agli

stessi fatti, decisioni diverse in giudizi diversi e con oggetto e

finalità diversi, come si verificherebbe nel giudizio civile. Non

varrebbe poi invocare la particolare natura del giudizio penale,

rispetto a quello in sede civile, perché se è vero che il primo è di

regola sottratto alla disponibilità delle parti, non si potrebbe

disconoscere che, anche nel giudizio penale, l'accertamento dei fatti

sarebbe pur sempre la risultante di un apprezzamento per sé non immune

eventualmente da errori.

Non troverebbe infine congrua giustificazione negare, in sede

civile, rispetto ai fatti ritenuti in sede penale, il diritto alla

disponibilità delle prove e la esperibilità delle prove legali, che

lo stesso legislatore ha ritenuto, in vari casi, più idonee

all'accertamento della verità. Considerato in diritto :

Le due cause, riguardando la stessa questione, possono essere

riunite e decise con unica sentenza.

1. - In conformità della sua costante giurisprudenza (ricordata

anche dalla difesa dello Stato) la Corte non ritiene fondato il dubbio

sulla rilevanza, cui accenna l'Avvocatura in relazione alla ordinanza

del Pretore di Isernia, dato che il giudizio, espresso in proposito,

appare sufficientemente motivato.

2. - Come si è accennato, nelle due ordinanze e nella difesa della

parte privata, si sostiene la illegittimità dell'art. 28 del Codice di

procedura penale, in quanto attribuisce autorità di giudicato, nel

giudizio civile o amministrativo, ai fatti materiali oggetto del

giudizio penale, quando la controversia ad essi si ricolleghi. Da ciò

deriverebbe, da un lato, un ostacolo al libero apprezzamento del

giudice civile o amministrativo circa i fatti stessi e, dall'altro, una

limitazione per i terzi estranei al processo penale; ai quali non

sarebbe consentito rimettere in discussione né la sussistenza dei

fatti anzidetti, né le modalità con le quali si sono verificati.

Donde la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

3. - Dalle accennate limitazioni peraltro non deriva

necessariamente, come si sostiene, l'incostituzionalità della

disposizione impugnata.

È da tener presente, in linea generale, che, anche al ricordato

precetto, come ad altre situazioni giuridiche costituzionalmente

garantite, non può attribuirsi, secondo il costante orientamento di

questa Corte, un valore assoluto, tale da non consentire adattamenti, o

anche restrizioni da parte del legislatore ordinario, qualora si

appalesino giustificati da altre norme, o da principi fondamentali

desunti dal sistema costituzionale.

Per ciò che attiene, in particolare, al secondo comma dell'art.

24, questa Corte ha avuto occasione di precisare, in varie sentenze,

che il diritto alla difesa, nelle sue modalità di attuazione, è

regolato secondo le speciali caratteristiche dei singoli procedimenti

(vedasi da ultimo la sentenza n. 108 del 1963 e le altre da questa

ricordate). Inoltre, con le sentenze n. 57 del 1962 e 45 del 1963, ha

dichiarato non fondata la dedotta illegittimità dell'art. 2960 del

Codice civile, circa le prescrizioni presuntive, e delle varie

disposizioni delle leggi sul registro e sul bollo, che vietano al

giudice di prendere in esame i documenti prodotti in giudizio, quando

non siano in regola con gli adempimenti fiscali.

Ed ha ritenuto non incompatibili con la Costituzione alcune

restrizioni alla disponibilità della prova, contenute nelle accennate

disposizioni, sia tenuto conto della particolare natura del rapporto

giuridico cui si riferisce la norma legislativa (sentenza n. 57), sia

in relazione all'interesse generale alla riscossione dei tributi, pure

costituzionalmente sanzionato dall'art. 53 della Costituzione.

4. - Ciò premesso, è da riconoscere che anche l'art. 28 del

Codice processuale penale, quali che siano le ragioni che ne hanno

determinato l'emanazione (delle quali è cenno in una delle ordinanze),

secondo il modo con cui opera nell'ordinamento, è da ricondurre, dal

punto di vista della costituzionalità, nell'ambito dei principi

fondamentali che regolano il funzionamento delle giurisdizioni, ed è

da considerare altresì come attuazione della superiore esigenza di

giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e

dei rapporti giuridici.

Ora, appare chiaro anzitutto che ad una tale esigenza obbedisce la

disposizione impugnata. Essa, infatti, attribuisce carattere di verità

processuale, non più controvertibile anche in sede diversa da quella

penale, agli accertamenti obiettivi, che costituiscono il presupposto

per l'applicazione, o meno, della sanzione punitiva. A quegli elementi

cioè che, con le modalità che li configurano e secondo le circostanze

in cui si sono verificati, sono acquisiti nel giudizio penale, secondo

il sistema probatorio proprio di quel giudizio; nel quale, come è

noto, l'accertamento dei fatti è devoluto, di regola, all'iniziativa

ed al libero convincimento del giudice, in relazione alla preminente

incidenza dell'interesse della collettività alla repressione dei reati

direttamente tutelato: sistema probatorio che si inserisce nella

struttura del processo, alla quale, come pure a quella del processo

civile, fanno indubbio riferimento tanto il primo, quanto il secondo

comma dell'art. 24 della Costituzione.

5. - È da aggiungere, d'altra parte, che l'accertamento anzidetto

promana dall'organo giurisdizionale, cui è devoluta esclusivamente la

competenza (che è pure principio fondamentale dell'ordinamento) a

giudicare se, nel fatto, siano, o no, da riscontrare gli estremi

dell'illecito penalmente perseguibile. Ciò risulta espressamente

dall'art. 3 del Codice di procedura penale, dove si stabilisce la

sospensione obbligatoria del giudizio e la trasmissione degli atti al

P. M., quando apparisca un fatto nel quale si può ravvisare un reato

perseguibile di ufficio, o anche ad istanza di parte, qualora sia

presentata la querela. Da tutto ciò discende l'efficacia del

giudicato, ai sensi e nei limiti segnati dall'art. 28, e il divieto che

ne consegue, per il giudice e per le parti, nel giudizio civile o

amministrativo, di rimettere in discussione, anche indirettamente,

quello stesso fatto così come risulta configurato, nella sua obiettiva

consistenza, dalla sentenza penale. Divieto che, per altro, non

sussiste, come generalmente si ritiene, per ciò che riguarda la

valutazione giuridica, nei detti giudizi, del fatto stesso e delle

conseguenze che ne derivano, ai fini della definizione della

controversia; e che, d'altra parte, non trova applicazione, come pure

si ritiene, quando intervenga una causa estintiva del reato.

6. - Le osservazioni sopra esposte chiariscono altresì che gli

accennati effetti del giudicato penale non si ricollegano, come si

assume, al principio dell'unità della giurisdizione, ammesso che un

tale principio sia accolto nel nostro sistema, e che non dipendono

neppure da una pretesa prevalenza della giurisdizione penale su quella

civile e amministrativa. Poiché l'art. 28, in esame, va inquadrato nel

sistema di coordinamento fra le diverse giurisdizioni: coordinamento

preveduto anche in altre norme del Codice di procedura penale.

Nell'art. 19, che stabilisce la sospensione dell'esercizio dell'azione

penale quando la decisione sulla esistenza di un reato dipende dalla

risoluzione di una controversia relativa allo stato delle persone;

negli artt. da 22 a 26, concernenti la proponibilità o meno

dell'azione civile di danno nel giudizio penale; e nell'art. 27, che

riguarda gli effetti del giudicato penale in sede civile o

amministrativa, non soltanto circa la sussistenza del fatto, ma anche

la sua illiceità, per il risarcimento del danno e per le restituzioni,

nei confronti del condannato e del civilmente responsabile, se presente

nel giudizio penale.

7. - Che se è vero, come si obietta, che anche il giudicato penale

può venir meno in seguito alla revisione preveduta dall'art. 554,

comma primo, n. 1, qualora i fatti stabiliti a fondamento di una

sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in

un'altra sentenza penale irrevocabile, non è meno vero che, pure in

tale ipotesi, opererebbe il coordinamento preveduto dall'art. 28,

poiché la successiva sentenza potrebbe dare adito al giudizio di

revocazione della sentenza civile, ai sensi dell'art. 395 del Codice

processuale civile.

Per tutte le esposte considerazioni la Corte ritiene che la

disposizione impugnata non possa ritenersi costituzionalmente

illegittima, spettando ovviamente al legislatore ordinario ogni

modificazione circa il sistema di coordinamento cui si è accennato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 del Codice di procedura penale in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

dada Consulta, il 4 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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