Corte costituzionale

Sentenza n. 145/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1972 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 192, ultimo

comma, e 529, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 29 luglio 1970 dal pretore di Chieri nel

procedimento penale a carico di Marrongiello Luigi, iscritta al n. 317

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto penale in data 12 novembre 1969, il pretore di Chieri

condannava tal Luigi Marrongiello a lire 20.000 di ammenda, quale

colpevole della contravvenzione preveduta dall'art. 106, commi settimo

e undicesimo, del codice della strada.

Ma tale decreto - come del resto anche il verbale di denuncia - non

poteva essere notificato al condannato, che risultava irreperibile.

Il pretore allora, con decreto in data 22 maggio 1970, ai sensi

dell'art. 170 del codice di procedura penale, nominava un difensore di

ufficio dell'imputato nella persona del dr. Giovanni Tarrocchione,

praticante procuratore abilitato al patrocinio davanti alle preture, e

disponeva che le notificazioni non potute eseguire e quelle che

occorressero in seguito per tutta la durata del procedimento fossero

eseguite mediante deposito nella cancelleria della pretura.

Dopo di ciò l'imputato, con decreto di citazione notificatogli in

detta forma, veniva rinviato a giudizio e con sentenza dibattimentale

in data 16 giugno 1970 veniva assolto per essere il reato estinto a

seguito di amnistia.

Avverso questa sentenza il difensore di ufficio proponeva ricorso

per cassazione, riservandosi i motivi e nominando difensori per la loro

stesura e per il giudizio davanti alla Cassazione l'avv. Paolo Federico

Orsi di Chieri, abilitato al patrocinio davanti alle magistrature

superiori, il quale, in termini, presentava i motivi di impugnazione.

Il pretore, presa visione dell'atto d'impugnazione e dei motivi,

con ordinanza 29 luglio 1970, rilevava che ai sensi dell'art. 207

c.p.p. avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame:

a) perché, ai sensi dell'art. 192, ultimo comma, c.p.p., le

impugnazioni non possono essere proposte da difensori che non abbiano

la qualità di avvocati o procuratori;

b) perché i motivi erano stati, bensì, redatti da un avvocato

abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori, ma che non

aveva difeso l'imputato nel giudizio oggetto dell'impugnativa e che non

aveva avuto conferito il relativo mandato dall'imputato stesso, come

prescritto dall'art. 529 del codice di procedura penale.

Tanto rilevato, peraltro, dichiarava rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dei citati artt. 192 e 529

c.p.p. e, sospeso il giudizio in corso, ordinava la trasmissione degli

atti a questa Corte.

La non manifesta infondatezza veniva motivata:

a) per quanto attiene all'art. 192, nella parte in cui esclude che

il patrocinatore legale possa proporre gravame, la violazione del

principio di eguaglianza va ravvisata, sotto il profilo preliminare del

momento della dichiarazione di impugnazione, tra imputato che sia stato

difeso, avanti al giudice a quo, da un avvocato o procuratore ed

imputato che sia stato difeso da un patrocinatore; e, ancora, sotto il

profilo della successiva presentazione e sottoscrizione dei motivi, tra

imputato che sia stato assistito davanti al giudice a quo da avvocato

cassazionista e tra imputato assistito da avvocato non cassazionista.

La violazione del diritto di difesa nel caso, come quello di

specie, di imputato irreperibile, consisterebbe nella pratica

impossibilità di esercitare il diritto di impugnativa;

b) per gli stessi motivi viene prospettata la dedotta violazione

degli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 529, nella parte in

cui non consente che l'avvocato cassazionista, che sottoscrive i motivi

del ricorso, sia nominato da persona diversa dall'imputato.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che, con

l'atto d'intervento, depositato il 1 settembre 1970, chiede che le

questioni prospettate con l'ordinanza di rinvio vengano dichiarate

infondate.

Per quanto attiene alla denunzia dell'art. 192 c.p.p., l'Avvocatura

deduce che per l'art. 128 c.p.p. il difensore d'ufficio doveva essere

nominato tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo locale,

cosicché, se si fosse ottemperato a tale disposizione, l'inconveniente

del patrocinatore legale non legittimato a proporre gravame, si sarebbe

evitato.

Per quanto attiene alla denunzia dell'art. 529, l'Avvocatura deduce

che, sempre in forza del citato art. 128, all'imputato può sempre

sostituirsi il giudice, che ha l'obbligo di applicare detta norma in

modo tale che la difesa resti pienamente assicurata in tutte le fasi

del procedimento.

Dopo gli adempimenti di legge, il giudizio, come sopra promosso,

viene ora sottoposto alla cognizione della Corte. Considerato in diritto :

1. - L'art. 192 del codice di procedura penale dispone che il

diritto di impugnativa può essere esercitato:

a) dall'imputato personalmente o per mezzo di procuratore speciale

(primo comma);

b) dai genitori, per i figli minori sottoposti alla loro potestà,

o dal tutore, per le persone sottoposte a tutela (secondo comma);

c) dall'avvocato o dal procuratore che ha assistito o rappresentato

l'imputato nel procedimento (terzo comma).

Nel giudizio a quo, che si svolgeva in pretura nei confronti di un

imputato dichiarato irreperibile, il pretore aveva dovuto emettere, ai

sensi dell'art. 170 c.p.p., decreto con il quale gli nominava un

difensore di ufficio scelto, peraltro, nella persona di un praticante

procuratore ammesso al patrocinio in pretura e ordinava che le

notificazioni venissero eseguite mediante deposito in cancelleria.

Detto difensore ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza

di assoluzione perché estinto il reato per amnistia, riservandosi i

motivi per la presentazione dei quali nominava all'imputato un avvocato

abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte suprema di

cassazione il patrocinatore legale o il praticante procuratore ammesso

al patrocinio, ai sensi dell'ultimo comma del riportato art. 192

c.p.p., non sono legittimati a proporre impugnazioni.

Da questa giurisprudenza il giudice a quo, con l'ordinanza di

rinvio, ha tratto argomento per denunziare a questa Corte, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, detto ultimo comma

dell'art. 192 c.p.p. nonché l'art. 529, primo comma, c.p.p., nella

parte in cui non consente che l'avvocato cassazionista che sottoscrive

i motivi del ricorso sia nominato da persona diversa dall'imputato, in

quanto porrebbero in essere una sperequazione tra imputato che sia

stato difeso davanti al giudice a quo da un avvocato o procuratore ed

imputato che sia stato difeso da un patrocinatore, nonché tra imputato

che sia stato difeso da un avvocato cassazionista ed imputato che sia

stato difeso da un avvocato non cassazionista.

Sperequazione ancora più grave nel caso di imputato irreperibile,

assistito davanti al giudice a quo da difensore nominato d'ufficio.

2. - Così chiariti i termini delle questioni sottoposte all'esame

della Corte, deve anzitutto rilevarsi che la sussistenza eventuale dei

vizi denunziati dal giudice a quo deve esaminarsi soltanto per

l'ipotesi di imputato non presente nel giudizio od al quale sia stato

comunque nominato un difensore d'ufficio.

Infatti l'imputato presente nel giudizio, anzitutto, può

esercitare personalmente il diritto di impugnativa e comunque può

esercitarlo mediante procuratore speciale scelto, eventualmente, nella

persona dello stesso patrocinatore, dal quale, nei giudizi davanti al

pretore abbia ritenuto opportuno di farsi difendere e, quando si

prospetta la necessità del patrocinio di un cassazionista, ben può

nominarlo direttamente: imputet sibi, quindi, se non ha saputo

avvalersi dei mezzi che la legge gli offre per provvedere adeguatamente

alla sua difesa.

Nell'ipotesi di imputato irreperibile o, comunque, assente dal

giudizio o che non abbia nominato un difensore di fiducia ed al quale

occorre quindi nominare un difensore d'ufficio, poi, i vizi denunziati

dal giudice a quo non possono verificarsi quando alla nomina del

difensore d'ufficio si proceda con l'esatta osservanza della norma di

legge che la disciplina e l'impone.

Come ha rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, invero, l'art.

128 c.p.p., al terzo comma, dispone che il "difensore di ufficio è

nominato tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi locali"

ed il giudice a quo, non poteva ignorare che la giurisprudenza della

Suprema Corte di cassazione ha dichiarata illegittima la nomina di un

difensore di ufficio scelto tra i patrocinatori legali e non fra gli

avvocati e procuratori e, conseguentemente, ha giudicati nulli i

giudizi svoltisi con la loro assistenza.

Né può opporsi che la disparità di trattamento dovrebbe

ravvisarsi tra patrocinatori che, una volta ammessi al patrocinio,

dovrebbero poterlo esercitare senza limitazioni, da un lato ed avvocati

e procuratori dall'altro e non tra i loro difesi, sia perché tale

disparità deriva da una differenziata valutazione di efficienza

tecnica, sicuramente rientrante nella discrezionalità del legislatore,

sia perché il giudice a quo la questione l'ha proposta soltanto sotto

il profilo della disparità di trattamento tra difesi e non tra

difensori.

D'altra parte, mentre per l'impugnato ultimo comma dell'art. 192

c.p.p. l'avvocato o procuratore che abbia difeso l'imputato in giudizio

è legittimato, non soltanto a proporre l'impugnativa, ma anche ad

enunciarne contestualmente i motivi, è ovvio che, ove se ne prospetti

la necessità, la difesa di ufficio ben può essere affidata ad un

avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

Vengono, così, a cadere anche le censure mosse contro l'art. 529

del codice di procedura penale.

3. - Le considerazioni che precedono dimostrano che le proposte

questioni debbono essere dichiarate prive di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 192, ultimo comma, e 529, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Chieri, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari