Corte costituzionale

Sentenza n. 315/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo

comma, del codice di procedura penale del 1930, sostituito dall'art.

2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della

contumacia), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1989 dalla

Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Trovero

Adriano, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, con ordinanza del 25 settembre 1989,

emessa nel corso del procedimento penale a carico di Trovero Adriano,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed

all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questione

di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura

penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23

gennaio 1989, n. 22, "per la parte in cui non consente al difensore

di imputato contumaciale irreperibile impugnazione della sentenza

contumaciale se non sia stato munito di specifico mandato".

Analizzati gli argomenti addotti dalla Relazione al progetto

preliminare del nuovo codice di procedura penale, estremamente

significativi sul punto, in quanto la norma denunciata costituisce

anticipazione dell'assetto organico dato dal codice del 1988 alla

contumacia, il giudice a quo si sofferma, con specifico riguardo

all'art. 192 del codice di procedura penale del 1930, sulla

necessità dello "specifico mandato", come "logica ed inevitabile

conseguenza della nuova disciplina della contumacia e della

restituzione in termini introdotta dalla legge n. 22/89". Ma detto

risultato sarebbe non del tutto convincente sul piano della

legittimità costituzionale, lasciando "presumere che l'imputato

abbia effettuato una preventiva valutazione circa le conseguenze

dell'attività che il difensore potrà compiere nel suo interesse",

un'eventualità che è, invece, da escludere categoricamente quando

l'imputato sia irreperibile. Di conseguenza, in caso di

irreperibilità sarebbe assolutamente irragionevole ritenere "il

silenzio come sintomatico di una volontà di non impugnare".

D'altro canto, il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile

mai avrebbe potuto ricevere lo specifico mandato richiesto dalla

legge; quindi, "il diverso minor diritto a chiedere la restituzione

in termini" attribuito all'imputato non sarebbe in grado di

bilanciare la sottrazione al difensore del diritto di proporre

gravame, donde una duplice violazione dell'art. 24 della

Costituzione, sia con riguardo al difensore sia con riguardo allo

stesso imputato.

Specie con riferimento alla difesa tecnica risulterebbe vulnerato

il diritto protetto dalla norma costituzionale, se è vero che, ogni

qual volta l'autodifesa non sia concretamente esercitabile, "la legge

processuale riconosce alla difesa tecnica poteri di sostituzione in

virtù dei quali si realizza quella integrazione con l'altra parte

tanto da soddisfare i principi costituzionali".

Nei "casi estremi di irreperibilità" sottrarre al difensore il

potere autonomo di impugnare equivale ad estromettere di fatto dal

processo la difesa tecnica, che potrebbe subito far valere

l'illegittimità della decisione.

Ulteriori perplessità quanto alla conformità all'art. 24 della

Costituzione della norma denunciata si profilerebbero alla stregua

dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, "che

garantisce ad ogni accusato il diritto a difendersi da sé o ad avere

l'assistenza di un difensore per assicurare l'equità del processo,

ossia un equilibrio di autodeterminazione dell'imputato in un quadro

di garanzie tecniche che hanno rilevanza anche oggettiva per l'intera

società".

Sotto tale aspetto, al giudice a quo appare preminente per il

"cittadino sottoposto a procedimento penale" la presenza del

difensore tecnico: tanto più quando questo "cittadino" sia

contumace, latitante, all'estero o irreperibile.

La mancanza del diritto di impugnare per il difensore non potrebbe

dirsi adeguatamente compensata dal nuovo regime della restituzione

nel termine. E ciò perché "la restituzione in termini può

arrivare, quando ne ricorrano i presupposti, allorché gravi danni si

siano già verificati per effetto del passaggio in giudicato della

sentenza e dell'inizio della esecuzione della pena detentiva, sicché

il rinvio successivo si risolve in una minore garanzia rispetto a

quella assicurata dall'autonomo potere di impugnativa del difensore".

Con riguardo alla violazione, pur'essa dedotta, dell'art. 3 della

Costituzione, il giudice a quo rileva come una irrazionale disparità

di trattamento debba ravvisarsi nella disciplina riservata al

contumace rispetto alla disciplina riservata all'imputato assente (ma

non contumace) e all'imputato presente. Infatti, un imputato assente,

non essendo contumace, è validamente rappresentato dal difensore

legittimato a proporre impugnativa secondo le regole generali anche

in mancanza di uno specifico mandato ad impugnare; così come è

egualmente garantita la posizione dell'imputato presente il cui

difensore può, anche in tal caso, senza necessità di uno specifico

mandato, autonomamente proporre impugnazione.

Quanto alla "posizione degli imputati irreperibili (ipotesi non

considerata dalla norma denunciata per sospetta

incostituzionalità)", il giudice a quo ricorda come sia stata

"ripetutamente ritenuta inapplicabile la procedura del decreto penale

contro gli irreperibili essendo i decreti opponibili solo dagli

interessati e non anche da difensori", così univocamente

riconoscendosi che all'irreperibile deve garantirsi comunque una

rappresentanza che si esplichi attraverso un difensore tecnico.

Conclusivamente, la sovrapposizione al regime dell'autonomo

gravame del difensore del regime della restituzione nel termine crea

"una frattura pericolosa tra difesa tecnica e difesa diretta, essa

stessa inammissibile per dettato costituzionale': la difesa "deve

sempre e comunque esprimersi in fatto e in diritto, quanto meno con

riferimento alla realtà processuale".

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicate, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3, prima serie speciale, del

17 gennaio 1990.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

riportandosi integralmente ad altro atto difensivo prodotto per

questione del tutto identica sottoposta all'esame della Corte dal

Tribunale di Roma con ordinanza del 29 aprile 1989. Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita che l'art. 192, terzo comma,

del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera

dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, sia in contrasto con

gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché con l'art. 6 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, "nella parte in cui non

consente al difensore di imputato contumaciale irreperibile

l'impugnazione della sentenza contumaciale se non munito di specifico

mandato".

2. - Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata lederebbe sia

il principio di eguaglianza, in quanto "si presenta come

ingiustificatamente penalizzante della posizione processuale"

dell'imputato contumace irreperibile rispetto alla posizione

dell'imputato presente o considerato tale, sia il principio di

inviolabilità del diritto di difesa, in quanto, "nei casi estremi di

irreperibilità", che tolgono "di fatto la possibilità di esprimersi

alla difesa personale", l'eliminazione del potere autonomo di

impugnativa del difensore viene altresì ad "estromette(re) di fatto

dal processo la difesa tecnica". Il che porta a dubitare della

legittimità della norma anche con riferimento alla Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, là dove, all'art. 6, "garantisce ad ogni accusato il

diritto di difendersi da sé o ad avere l'assistenza di un

difensore".

La questione non è fondata.

3. - Per quanto concerne la prima doglianza, è ben vero che, nel

testo sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.

22, il terzo comma dell'art. 192 del codice di procedura penale del

1930 riserva una previsione del tutto particolare al difensore

dell'imputato contumace, sia questi pure irreperibile o no. E ciò

perché con la seconda parte del comma, del tutto priva di riscontro

nel testo sostituito, si stabilisce che "contro una sentenza

contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito

di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche

successivamente nelle forme per questa previste", così apertamente

derogando alla regola generale enunciata nella prima, ed inizialmente

unica, parte dello stesso comma ("L'impugnazione può anche essere

proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato

nel procedimento").

Peraltro, anche a proposito della nuova diversità di disciplina

in tal modo introdotta dal legislatore del 1989 fra l'imputato

contumace e l'imputato presente e, quindi, fra l'imputato contumace e

l'imputato assente per espressa rinuncia - rispetto ad esso l'art.

427, secondo comma, del medesimo codice prescrive, infatti, che "si

procede come fosse presente" - questa Corte non può non ribadire

quanto ha già avuto modo di affermare (v. sentenze n. 48 del 1976 e

n. 136 del 1971; ordinanza n. 76 del 1973) a proposito di altre

diversità di disciplina riscontrabili fra l'imputato contumace e

l'imputato assente: e, cioè, che la disparità di trattamento è

"pienamente giustificata dalla diversità delle situazioni"

confrontate. A differenza dell'assente, il contumace "non ha

manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e

alla presenza in udienza, e potrebbe, in estrema ipotesi, anche

ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento". A

quest'ultimo riguardo, il caso dell'imputato contumace irreperibile,

che l'ordinanza di rimessione assume a base della sollevata

questione, si prospetta estremamente sintomatico, ponendosi

addirittura in antitesi al caso dell'imputato rinunciante e, più

ancora, al caso dell'imputato presente.

Resta, naturalmente, ferma l'esigenza che il particolare

trattamento predisposto dal legislatore per la situazione "diversa"

sia rispettoso del "principio di ragionevolezza" (v., fra le tante,

sentenze n. 15 del 1982, n. 164 del 1971, n. 7 del 1965) e degli

altri parametri costituzionali eventualmente invocati, quale,

appunto, nella specie, l'art. 24, secondo comma, essendosi espresso

dal giudice a quo l'avviso che la "necessità dello 'specifico

mandato'" al difensore ponga "seri problemi di limitazione del

diritto di difesa", in quanto non "logica e inevitabile conseguenza"

della nuova disciplina dovuta alla legge n. 22 del 1989.

4. - Come puntualizza la stessa Corte di cassazione, la doglianza

riferita all'art. 24, secondo comma, della Costituzione non va,

dunque, esaminata considerando alla stregua di una norma fine a se

stessa la parte del terzo comma dell'art. 192 sottoposta al vaglio di

legittimità costituzionale. Adottando una simile ottica, i dubbi

circa la conformità della norma denunciata all'art. 24, secondo

comma, potrebbero divenire davvero difficilmente superabili, e ciò

non solo sotto lo specifico aspetto della difesa tecnica,

direttamente coinvolta dall'art. 192, terzo comma, del codice di

procedura penale, ma anche nel quadro globale del diritto di difesa,

trattandosi di imputato irreperibile, concretamente impossibilitato,

almeno di massima, ad impugnare nel termine ordinariamente previsto.

Una verifica così circoscritta avrebbe, però, il torto di

prescindere dallo stretto legame che unisce la norma in questione

alle altre norme della legge 23 gennaio 1989, n. 22, l'ultima ad aver

novellato il codice di procedura penale del 1930 poco prima della sua

abrogazione da parte del nuovo codice di procedura penale, all'epoca

anzi già pubblicato. Tale collegamento assume rilievo decisivo

soprattutto per quanto attiene all'art. 1, che, nel sostituire l'art.

183- bis del vecchio codice, ha notevolmente modificato ed ampliato

la sfera di applicazione dell'istituto della restituzione in termini.

A seguito dell'intervenuta sostituzione, il secondo comma

dell'art. 183- bis, anch'esso privo di ogni riscontro nel testo

precedente, dispone, infatti, che "Se è stata pronunciata sentenza

contumaciale..., può essere chiesta la restituzione nel termine per

proporre impugnazione... nonché per la presentazione dei motivi

anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza

del provvedimento impugnato, sempre che l'impugnazione non sia stata

già proposta dal difensore e", ulteriore condizione, "il fatto non

sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è

stata notificata a norma dell'art. 170..., egli non si sia sottratto

volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento". Con il

che il legislatore del 1989 ha dedicato specifica attenzione

all'ipotesi dell'imputato irreperibile, destinatario, appunto, delle

notificazioni eseguite ex art. 170 "mediante deposito nella

cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si

procede" e contemporaneo avviso del deposito al difensore,

solitamente nominato d'ufficio.

Lo scopo perseguito affiancando il novellato terzo comma dell'art.

192 al novellato secondo comma dell'articolo 183-bis è trasparente:

evitare che l'impugnazione proposta dal difensore non munito di

specifico mandato in situazioni del tipo di quella delineata dal

giudice a quo comprometta ogni possibilità di impugnazione da parte

dell'imputato: questi, verosimilmente già non in grado, proprio

perché irreperibile, di avvalersi del termine di tre giorni dalla

notificazione della sentenza mediante deposito in cancelleria (v.

artt. 170, 198, terzo comma, e 500 del codice di procedura penale del

1930), non si troverebbe nemmeno in grado di proporre impugnazione

una volta venuto ad effettiva conoscenza della decisione pronunciata

nei suoi confronti, proprio perché in quel momento l'esercizio del

relativo potere risulterebbe consumato dall'iniziativa del difensore.

L'ordinanza di rimessione dà fedelmente conto di questo motivo

ispiratore di una riforma che, avendo voluto "anticipare eguali

disposizioni del nuovo codice di procedura penale (art. 175 e 571)",

trova nella Relazione al progetto preliminare di quel codice

l'esplicazione della sua ragion d'essere, ravvisata, come

puntualmente riporta l'ordinanza, "nel fatto che l'impugnazione

proposta dal difensore esaurisce per l'imputato la possibilità di

ottenere, se contumace, la restituzione in termini" (e, va aggiunto,

la rinnovazione del dibattimento, a norma dell'art. 520, secondo

comma, del codice di procedura penale, quale inserito dall'art. 6

della legge n. 22 del 1989), donde la limitazione della

"legittimazione del difensore nel caso di sentenza contumaciale, allo

scopo di impedire gli effetti preclusivi che scaturirebbero da una

impugnazione frettolosamente proposta da un difensore il quale, sia

esso legato o meno da un rapporto fiduciario, è ben possibile non

abbia potuto prendere contatto con l'imputato nel breve termine

previsto per la proposizione del gravame".

Lo stesso giudice a quo ritiene, peraltro, che gli argomenti così

addotti non siano "convincenti" e tali, quindi, da non escludere una

indebita compressione del diritto di difesa. Ciò perché, al fine di

controbilanciare il limite posto all'impugnativa del difensore,

"l'imputato si vedrebbe riconosciuto il diverso minor diritto a

chiedere la restituzione in termini", la quale "può arrivare, quando

ne ricorrono i presupposti, allorché gravi danni si siano già

verificati per effetto del passaggio in giudicato della sentenza e

dell'inizio della esecuzione della pena detentiva, sicché il rimedio

successivo si risolve in una minore garanzia rispetto a quella

assicurata dall'autonomo potere di impugnativa del difensore".

L'osservazione è senz'altro calzante, con particolare riguardo

all'ipotesi, più facilmente verificabile, in cui l'interessato venga

ad effettiva conoscenza dell'atto dopo il passaggio in giudicato

della sentenza contumaciale, a fronte di un ordine di carcerazione e,

quindi, in coincidenza con l'inizio dell'esecuzione della pena

detentiva. È, infatti, dal momento in cui l'imputato ha avuto

effettiva conoscenza dell'atto che comincia a decorrere il termine di

dieci giorni previsto dal terzo comma dell'art. 183- bis del codice

di procedura penale del 1930 per la presentazione dell'istanza di

restituzione nel termine, il cui esame, a sua volta, può richiedere

anche tempi non brevi.

Il rilievo non coinvolge, tuttavia, l'art. 192, terzo comma, in sé

e per sé considerato, bensì i suoi rapporti con la normativa

concernente l'esecuzione della sentenza e, in particolare, con il

settimo comma dell'art. 183-bis, che, senza distinguere tra le varie

ipotesi di restituzione in termini, subordina "la scarcerazione

dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza" all'accoglimento

dell'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione

avverso la sentenza di condanna.

La prospettazione di eventuali dubbi di legittimità

costituzionale nei confronti di questa o di altra norma attinente

all'esecuzione delle sentenze di condanna sarebbe, comunque, non

pertinente in questa sede, non riscontrandosi in ordine alla specie

oggetto del giudizio a quo alcuna situazione di libertà personale

ristretta. Il che, ovviamente, non esclude l'opportunità di una

rimeditazione a livello legislativo della disciplina della

restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale,

soprattutto quando emessa nei confronti di un imputato irreperibile,

così da evitare che il diritto di proporre impugnazione

personalmente si traduca in un "minor" diritto a causa del sacrificio

della libertà personale che ne accompagna l'esercizio.

5. - Per quanto riguarda la lamentata mancanza di adeguamento

all'art. 6, paragrafo 3, lettera c), parte prima, della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali - anche a prescindere dal più volte ripetuto

insegnamento che la norma pattizia "non si colloca di per se stessa a

livello costituzionale" (v. sentenza n. 15 del 1982; nonché sentenza

n. 188 del 1980, proprio con specifico riferimento all'art. 6,

paragrafo 3, lettera c, della Convenzione richiamata dal giudice a

quo) - le considerazioni sopra svolte in ordine al diritto di difesa

portano comunque ad escludere che l'art. 2 della legge 23 gennaio

1989, n. 22, sostitutivo dell'art. 192, terzo comma, del codice di

procedura penale del 1930, sia non conforme alla prescrizione

pattizia. L'aver privilegiato, ai fini dell'esercizio del diritto di

impugnazione, l'autodifesa rispetto alla difesa tecnica è in linea

con una delle regole minime - per l'esattezza, la sesta ("...i

termini di ricorso non devono decorrere che a partire dal momento in

cui il condannato ha avuto conoscenza effettiva della sentenza

notificata, salvo che sia accertato che egli si sia sottratto

volontariamente alla giustizia") - la cui osservanza è stata

raccomandata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la

Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930,

quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.

22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato

irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia

munito di specifico mandato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:315 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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