Corte costituzionale

Ordinanza n. 242/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, terzo

comma, ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale

sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova

disciplina della contumacia), promosso con ordinanza emessa il 16

marzo 1990 dalla Corte d'appello di Perugia nel processo penale a

carico di Antonelli Nazareno, iscritta al n. 92 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 16

marzo 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, terzo comma,

ultima parte, del codice di procedura penale del 1930, quale

sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella

parte in cui non consente al difensore dell'imputato contumace di

proporre impugnazione avverso la sentenza se non sia munito di

specifico mandato;

che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930,

quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.

22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato

irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia

munito di specifico mandato (v., anche, le ordinanze n. 376 del 1990

e n. 84 del 1991);

che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non

valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace

non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di

conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico

mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375, n. 440

e n. 464 del 1990);

che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, terzo comma, ultima parte, del codice

di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della

legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla

Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:242 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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