Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/1987

Altra decisione · depositata il 17/06/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore), e 192 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1985 dal Pretore di

Gravina di Puglia nel procedimento penale a carico di Matera

Francesco, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore

Giovanni Conso;

udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Pretore di Gravina di Puglia, con ordinanza del 23

marzo 1985, emessa nel corso del procedimento penale a carico di

Matera Francesco, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 8 del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con

modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e 192 del codice

di procedura penale, "nelle parti in cui consentono la difesa

fiduciaria del praticante procuratore, ma non eliminano

preventivamente gli inconvenienti tecnici giuridici di questa difesa:

invalida lettura dibattimentale del dispositivo della sentenza, in

presenza reale o presunta del praticante procuratore, improduttiva

del termine per impugnare e del suo passaggio in giudicato";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e in

subordine non fondata;

considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di

rimessione, è entrata in vigore la legge 24 luglio 1985, n. 406

(Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e

degli esami per la professione di procuratore legale), il cui art. 1,

sostitutivo dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.

1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n.

36, e successive modificazioni, stabilisce al secondo comma che i

praticanti procuratori, dopo un anno dall'iscrizione in un registro

speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei

procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la

residenza, "possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare

le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di

impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico

ministero, avanti alle preture del distretto nel quale è compreso

l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto";

e che l'art. 5 della stessa legge 24 luglio 1985, n. 406, consente

a coloro "che, alla data di entrata in vigore della presente legge,

sono inseriti nel registro speciale di cui all'art. 8 del regio

decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive

modificazioni", di "esercitare, con effetto immediato, le funzioni di

cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto stesso, come modificato

dall'art. 1 della presente legge".

che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Gravina di Puglia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CONSO

ECLI:IT:COST:1987:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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