Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo

comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito

dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina

sulla contumacia), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1990

dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Madonna Domenico,

iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 16

febbraio 1990 nel corso del procedimento penale a carico di Domenico

Madonna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di

procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2

della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude la

legittimazione del difensore di fiducia, non munito di specifico

mandato, ad impugnare la sentenza pronunciata in contumacia

dell'imputato;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,

quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.

22, nella parte in cui esclude che il difensore dell'imputato

irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia

munito di specifico mandato, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

dalla stessa Corte di cassazione con ordinanza del 25 settembre 1989;

che, nel risolvere tale questione, la Corte costituzionale ha

rilevato come lo scopo perseguito dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22,

con il novellare l'ultimo comma dell'art. 192 del codice di procedura

penale del 1930, unitamente al secondo comma dell'art.183- bis dello

stesso codice, sia stato quello di "evitare che l'impugnazione

proposta dal difensore non munito di specifico mandato"

compromettesse "ogni possibilità di impugnazione da parte

dell'imputato" contumace irreperibile, in quanto questi -

"verosimilmente già non in grado, proprio perché irreperibile, di

avvalersi del termine di tre giorni dalla notificazione della

sentenza in cancelleria" - "non si troverebbe nemmeno in grado di

proporre impugnazione una volta venuto ad effettiva conoscenza della

decisione pronunciata nei suoi confronti, proprio perché in quel

momento l'esercizio del relativo potere risulterebbe consumato

dall'iniziativa del difensore";

che ancora questa Corte, con ordinanza n. 375 del 1990, sul

presupposto che la ratio decidendi alla base della sentenza n. 315

del 1990 non possa non valere "a maggior ragione" per l'ipotesi in

cui l'imputato contumace non sia irreperibile "e, quindi, di norma,

nelle condizioni di conferire al suo difensore lo specifico mandato

richiesto dalla norma denunciata", ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.

192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, come

sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,

nella parte in cui non consente al difensore di imputato contumace

non irreperibile di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia

munito di specifico mandato, sollevata, con più ordinanze, dalla

Corte d'appello di Caltanissetta, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione;

che, pure per l'ipotesi in cui l'imputato contumace,

irreperibile o no, sia stato assistito da un difensore di fiducia che

abbia "partecipato al giudizio", non può non valere la eadem ratio

decidendi, apparendo non irragionevole far dipendere da un'espressa

manifestazione di volontà dell'imputato la rinuncia al diritto di

scegliere se proporre o no impugnazione una volta venuto ad effettiva

conoscenza della sentenza pronunciata nei suoi confronti, diritto che

verrebbe meno se al difensore di fiducia fosse riconosciuto il potere

di impugnare la sentenza contumaciale in mancanza di specifico

mandato;

che, pertanto, la questione, così come proposta, risulta

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura

penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23

gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6

della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

della libertà fondamentali, dalla Corte di cassazione con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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