Corte costituzionale

Ordinanza n. 409/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 151, terzo

comma, e 192, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 dalla Sezione istruttoria

della Corte d'appello di Roma, iscritta al n. 718 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 67 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma,

con ordinanza del 13 luglio 1982, ha denunciato, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità

degli artt. 151, terzo comma, e 192, secondo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui escludono il diritto del tutore

alla notificazione dei provvedimenti impugnabili concernenti gli

imputati interdetti";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo - con il richiamare la sentenza

n. 99 del 1975, la quale ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 304 del codice di procedura penale nella

parte in cui non prevede che la comunicazione giudiziaria sia inviata

"anche all'esercente la patria potestà o la tutela" sul minore, e la

sentenza n. 137 del 1981, dove tale soluzione è adombrata pure con

riguardo all'interdetto per infermità mentale - riconosce

implicitamente come la notificazione al tutore dei provvedimenti

impugnabili concernenti gli imputati interdetti non rappresenti la

sola soluzione ipotizzabile al fine di consentire la tutela del

diritto di difesa di tali imputati;

e che è, altresì, ipotizzabile l'ulteriore soluzione di far

dare l'avviso del compimento della perizia psichiatrica anche al

tutore;

che alla pluralità di soluzioni può ovviarsi solo con

l'adozione di scelte di carattere discrezionale, rientranti, come

tali, nella competenza esclusiva del legislatore (v. sentenze n. 80

del 1987, n. 8 del 1987, n. 109 del 1986, 39 del 1986);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 151, terzo comma, e 192,

secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dalla

Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma con ordinanza del

13 luglio 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:409 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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