Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo

comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito

dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina

della contumacia), in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo

comma, dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1989 dal Tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Balzano Carlo, iscritta al n. 347

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dal Pretore di Salerno nel

procedimento penale a carico di Centanni Ida, iscritta al n. 360 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il

Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 aprile

1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma,

del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2

della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione agli artt. 128, 200

e 499, ultimo comma, dello stesso codice, "nella parte in cui non

prevede che il potere di impugnazione attribuito all'imputato si

estenda al difensore d'ufficio dell'imputato contumace";

e che un'analoga questione ha sollevato il Pretore di Salerno,

con ordinanza del 3 maggio 1989, denunciando, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, l'art.

192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale

sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella

parte in cui non consente al difensore di imputato contumace

l'impugnazione della sentenza contumaciale se non sia munito di

specifico mandato;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in

via principale, inammissibili perché irrilevanti, essendo state

sollevate "nel corso del giudizio di primo grado prima che questo si

concretasse in una sentenza di contenuto tale da far sorgere

quell'interesse ad impugnare che costituisce il presupposto

necessario del diritto d'impugnazione", e, in subordine, non fondate,

perché "la limitazione al solo difensore di fiducia del potere di

impugnare la sentenza contumaciale" risulta correlata all'ampliamento

della "possibilità" per l'imputato "di ottenere la restituzione nel

termine per proporre impugnazione";

Considerato che i due giudizi concernono questioni analoghe e

vanno, quindi, riuniti;

che entrambe le ordinanze di rimessione risultano emesse prima

della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale da

determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del

concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice del 1930,

può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza contumaciale

"soltanto con l'impugnazione contro la sentenza";

e che, pertanto, le questioni appaiono proposte in via del tutto

eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del

requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del

1988; ordinanze n. 142 del 1985, n. 76 e n. 595 del 1987, n. 26 del

1988, n. 564 del 1989);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice

di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della

legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), in

relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso

codice, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 29 aprile 1989;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice

di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della

legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),

questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva in

Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Salerno con

ordinanza del 3 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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