Legge sul biotestamento

Art. 3 biotestamento — Minori e incapaci

La persona minore di eta' o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita' di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita' per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta'. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e' espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta' della persona minore, in relazione alla sua eta' e al suo grado di maturita', e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita'. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e' rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Testo vigente dal 16 gennaio 2018

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 144/2019

    Questione infondata
    13 giugno 2019

    È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento delle associazioni Unione Giuristi Cattolici Italiani - Unione locale di Piacenza e Unione Giuristi Cattolici italiani di Pavia "Beato Contardo Ferrini", nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 219 del 2017, nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento, possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. I suddetti intervenienti non rivestono la posizione di terzi legittimati a partecipare al giudizio incidentale - non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei loro confronti, effetti immediati e neppure indiretti - bensì vantano soltanto un generico interesse connesso al perseguimento dei loro scopi statutari. Al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono partecipare, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le parti del giudizio a quo , il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale. Il richiamato art. 4 delle Norme integrative prevede, altresì, la possibilità di derogare a tale regola, ferma restando la competenza di questa Corte a giudicare sull'ammissibilità degli interventi di altri soggetti: secondo la costante giurisprudenza, tali interventi sono ammissibili, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità, soltanto quando i terzi siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2019, n. 13 del 2019, n. 213 del 2018, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018 ).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2017-12-22;219~art3 · fonte del testo

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