Art. 814 c.p.c. — Diritti degli arbitri

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[1]Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

[2]Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

[3]L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 2006

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 814 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12525/2026

    4 maggio 2026

    Nelle procedure arbitrali previste dall'art. 412 quater c.p.c., ove le parti non abbiano pattuito il compenso per i rispettivi arbitri e, pertanto, neppure il lodo statuisca sulle spese di lite, l'obbligo di pagamento del compenso deve ritenersi assoggettato alla regola della solidarietà, per cui ciascuna delle parti risponde per l'intero, ai sensi dell'art. 814, comma 1, c.p.c., in ragione del mandato oneroso collettivo da cui origina il rapporto con gli arbitri, mentre la ripartizione prevista dall'art. 412 quater cit., al comma 11, ha una valenza puramente interna.

    Art. 814 c.p.c. · Art. 412-quater c.p.c. · Art. 1293 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 26 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11224/2026

    27 aprile 2026

    In tema di arbitrato, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti ai componenti del collegio arbitrale composto da soli avvocati, si deve tenere conto, durante la vigenza delle tariffe approvate con d.m. n. 140 del 2012, del disposto dell'art. 3 d.m. cit., riguardante l'attività stragiudiziale, cui rinvia l'art. 6, comma 2, dello stesso decreto, recante la disciplina dei compensi dovuti agli arbitri, con la conseguenza che il valore della controversia deve essere determinato sulla base delle richieste contenute nella domanda e non di quanto attribuito con il lodo.

    Art. 814 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 103 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5983/2026

    17 marzo 2026

    Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferito e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo; ne consegue che non sussistono i presupposti della sospensione, ex artt. 295 o 337 c.p.c., del procedimento instaurato dall'arbitro per ottenere il residuo compenso, già liquidato, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione del lodo, la cui eventuale nullità può giustificare unicamente l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 813-bis c.p.c.

    Art. 814 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 337 c.p.c. · Art. 813-bis c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 54 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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