Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della

riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11,

comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n.

38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per

l'Appennino Parco d'Europa), promosso con ordinanza emessa il 15

dicembre 1997 dal Commissario regionale per il riordinamento degli

usi civici in Abruzzo nel procedimento civile vertente tra il comune

di Anversa degli Abruzzi e l'Amministrazione separata dei beni civici

della frazione di Castrovalva ed altra, iscritta al n. 217 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione del comune di Anversa degli Abruzzi;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso su ricorso della

Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di

Castrovalva del comune di Anversa degli Abruzzi, con il quale si era

chiesto di accertare la "legittimità" di un disegno di legge

regionale (poi divenuto legge della Regione Abruzzo n. 16 del 1997)

istitutivo della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario", nel

cui perimetro sarebbero ricompresi beni di uso civico, il Commissario

regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della

legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione

della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt.

4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno

1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo

per l'Appennino Parco d'Europa), per contrasto con gli artt. 2, 3, 4,

5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione e in relazione agli artt. 1,

lettera a), 3 e 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove

disposizioni per le zone montane) e 22, lettere c) ed e), della legge

6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

che il rimettente, nell'affermare preliminarmente la propria

giurisdizione, precisa che la ricorrente Amministrazione separata

"non si duole dell'avvenuta istituzione della riserva naturale ...

né delle gravi limitazioni ... che essa comporta all'esercizio dei

diritti di usi civici ... bensì del fatto che, pur essendo

proprietaria a titolo collettivo della maggior parte del territorio

di natura demaniale civica incluso nel suo perimetro (70%), sia stata

esclusa da ogni potere gestionale e, quindi, decisionale attribuito

... esclusivamente al comune ... che è invece proprietario ... di

appena il 30% del residuo territorio demaniale civico";

che nel ricorso introduttivo del giudizio a quo la ricorrente

Amministrazione separata riferiva: a) che si erano interrotte le

trattative in corso con il comune di Anversa degli Abruzzi tendenti

alla stipula di una convenzione con il comune medesimo e con il World

Wildlife Fund (WWF) per la gestione della istituenda riserva

naturale, nel territorio della quale insistevano anche terreni di uso

civico; b) che il comune era stato diffidato dall'intraprendere

qualsiasi attività sui terreni in questione, se non previamente

concordata; c) che, avendo la Giunta della Regione Abruzzo proposto

al Consiglio regionale l'approvazione del disegno di legge istitutivo

della detta riserva, l'Amministrazione separata aveva conclusivamente

chiesto al Commissario di stabilire "se fosse legittimo o meno il

suindicato disegno di legge";

che, ad avviso del rimettente, i diritti di uso civico

riconosciuti in capo ai "naturali" di Castrovalva fino dal 1936

sarebbero vanificati dall'art. 3 della legge regionale per prima

denunciata (n. 16 del 1997) che affida la gestione della riserva al

comune di Anversa degli Abruzzi, il quale può avvalersi di soggetti

(associazioni ambientalistiche, consulenti, società cooperative o

istituti particolarmente qualificati, quali il Corpo forestale dello

Stato, l'Università, l'Istituto zooprofilattico per l'Abruzzo e il

Molise "G. Caporale"), tra cui non risulta inclusa la ricorrente

Amministrazione separata, privata così del potere di "tutelare i

suoi naturali che resterebbero sottoposti unicamente ai voleri del

comune capoluogo" e "espropriata del potere di disposizione degli

anzidetti fondi demaniali civici";

che, inoltre, la legge regionale quadro sulle aree protette,

anch'essa denunciata, pur riconoscendo (art. 8 della legge regionale

n. 38 del 1996) i valori e il rispetto delle forme di utilizzazione

collettiva delle montagne, avrebbe del tutto ignorato le

amministrazioni separate frazionali di cui alla legge n. 278 del

1957, molto numerose nel territorio montano abruzzese, quali enti

legittimati a richiedere l'istituzione di parchi o riserve regionali

(art. 4), a costituire la comunità del parco (art. 11), a gestire

riserve naturali e regionali o a convenzionarsi con esse (art. 21);

che tutto ciò sarebbe in primo luogo contrario, oltreché al

criterio della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), ai

principi generali desumibili dalla legislazione nazionale (art. 117

della Costituzione), quali, ai sensi della legge n. 97 del 1994, la

salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane da attuare

mediante forme di tutela e di promozione di risorse ambientali che

tengano conto delle insopprimibili esigenze di vita civile delle

popolazioni residenti (art. 1, lettera a) al fine di garantire la

partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente

scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul

territorio, ovvero, ai sensi dell'art. 22, lettere c) ed e) della

legge n. 394 del 1991, l'indispensabile partecipazione degli enti

interessati alla gestione delle aree protette e la possibilità di

affidare la stessa alle "comunioni familiari associate" qualora

l'area protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni

costituenti patrimonio delle comunità medesime;

che tali principi non sarebbero rispettati poiché sarebbe stato

ignorato il ruolo essenziale demandato alle amministrazioni separate

di uso civico, "la cui presenza materiale sul posto è la migliore

garanzia della protezione dell'ambiente e della tutela dei demani

civici che ... hanno ormai assunto valore ambientale e

paesaggistico";

che sarebbe stata inoltre consentita la creazione della riserva

de qua, inaudita altera parte, in spregio del principio del

contraddittorio con l'Amministrazione separata, riconosciuto a

salvaguardia del diritto di difesa di ogni soggetto (art. 24 della

Costituzione) ma, nella specie, disatteso nonostante la contraria

volontà dichiarata dalla Amministrazione medesima, omettendosi

persino la consultazione con le popolazioni interessate, che sarebbe

stata tanto più necessaria considerato il palese conflitto

d'interessi con il comune (art. 75 del regolamento di esecuzione

della legge n. 1766 del 1927, approvato con regio decreto 26 febbraio

1928, n. 332; art. 78 cod. proc. civ.);

che si è costituito in giudizio, fuori termine, il comune di

Anversa degli Abruzzi.

Considerato che la sollevata questione di legittimità

costituzionale si presenta impropriamente come azione diretta contro

una legge, dal momento che l'eventuale pronunzia di accoglimento di

questa Corte verrebbe a concretare di per sé la tutela richiesta al

rimettente e ad esaurirla, mentre il carattere di incidentalità

presuppone necessariamente che il petitum del giudizio nel corso del

quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione

della questione stessa;

che, difatti, nel caso in esame, non è dato scorgere, una volta

venute meno le norme censurate, quale provvedimento ulteriore

dovrebbe essere emesso dal Commissario agli usi civici per rimuovere

la denunciata turbativa a danno della Amministrazione ricorrente,

essendosi nel giudizio principale richiesto soltanto di stabilire "se

fosse legittimo ... il disegno di legge" regionale;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale è

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione

Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale

guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21

della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro

sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco

d'Europa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44,

46 e 117 della Costituzione e in relazione agli artt. 1, lettera a),

3 e 9 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 e 22, lettere c) ed e), della

legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal Commissario regionale per il

riordinamento degli usi civici in Abruzzo, con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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