Codice civile

Art. 48 c.c. — Curatore dello scomparso

[1]Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno piu' notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, puo' nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e puo' dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.

[2]Se vi e' un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi e' un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non puo' fare.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In tema di assenza era stato proposto di distinguere due fasi: quella dell'assenza presunta e quella dell'assenza dichiarata. Nella relazione al progetto definitivo furono esposte le ragioni che indussero a non considerare la presunzione di assenza come istituto a se. Non si è creduto di mutare avviso, anche di fronte alla esigenza che è stata segnalata di definire in maniera precisa la scomparsa della persona. Questa esigenza è pienamente soddisfatta dall'art. 48, il quale, per quanto incidentalmente, definisce con compiutezza il fatto della scomparsa, senza incorrere peraltro nella manifesta improprietà di dover qualificare come presunzione la constatazione di uno stato di fatto, qual è quello della scomparsa della persona. Era stato inoltre proposto di prevedere l'intervento del tribunale per i provvedimenti cautelativi nell'interesse dello scomparso non soltanto per gli atti che non possono farsi dal procuratore, ma anche per quelli che non possono compiersi dal rappresentante legale dello scomparso. Ma l'aggiunta di questa ultima ipotesi non ha ragion d'essere. È giusto che si preveda il caso del procuratore, munito di poteri più o meno ampi secondo l'atto di procura. Per il rappresentante legale, invece, i poteri sono fissati dalla legge che stabilisce anche le forme abilitative necessarie per integrare, quando occorra, la rappresentanza. Queste norme devono rimanere immutate anche in caso di scomparsa del rappresentato, nè sarebbe ammissibile che il tribunale autorizzasse il legale rappresentante a sorpassare i limiti fissati dalla legge, senza seguire le norme che la legge medesima prescrive. Si è curato di far risultare nell'articolo 49 che l'istanza per la dichiarazione di assenza può essere proposta da chi ragionevolmente creda di vantare diritti sui beni dello scomparso dipendenti dalla morte, di lui. Si è inoltre eliminato dallo stesso articolo il capoverso del corrispondente articolo del progetto definitivo. Esso era superfluo, perchè dalla norma successiva risulta chiaro che la dichiarazione di assenza deve essere fatta con sentenza.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 69

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art48 · fonte del testo

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