Art. 688 c.p.c. — Forma dell'istanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]La denuncia di nuova opera o di danno temuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.

[2]((Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater)). 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

CautelariVersione 0.1

Reclamo contro il provvedimento cautelare

Ricorso al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c. contro l’ordinanza che concede o nega un provvedimento cautelare o possessorio: tempestività e giudice del reclamo, motivi numerati, circostanze sopravvenute, istanza di sospensione dell’esecuzione, conclusioni di revoca, modifica o concessione della misura.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 688 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

Quando vi e' causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo tolto: 673 aggiunto: 669-quater.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art688 · fonte del testo

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