I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale i sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

  • a)negli affari civili:
  • 1)alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
  • 2)alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
  • 3)alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

Testo vigente dal 8 giugno 2000

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 96/2004

    Questione inammissibile
    12 marzo 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i praticanti avvocati abilitati possano patrocinare davanti agli organi giudiziari militari negli stessi casi per i quali possono assumere la difesa dinanzi al giudice di pace e al tribunale in composizione monocratica. Infatti la preclusione di cui si lamenta il giudice 'a quò viene da questi erroneamente fatta risalire alla norma impugnata, mentre invece essa discende dall'art. 7 della legge professionale per gli avvocati (r.d.l. n. 1578 del 1933).

    Art. 7 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 13 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2000

Confronto con la versione in vigore dal 18 dicembre 1999 al 8 giugno 2000. 204 parole tolte in 3 capoversi.

tolto: b) negli affari penali:

tolto: 1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;

tolto: 2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale; resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale; favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale; rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale; violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale; furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale; ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1999-12-16;479~art7 · fonte del testo

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