Art. 614-bis c.p.c. — Misure di coercizione indiretta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 2015 al 18 ottobre 2022. Leggi il testo vigente →

[1]((Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

[2]Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile)). 148

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

148

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita".

Testo in vigore dal 21 agosto 2015 al 18 ottobre 2022

CautelariVersione 0.1

Ricorso cautelare d’urgenza

Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per reintegrazione o manutenzione nel possesso

Ricorso ex art. 703 c.p.c. contro lo spoglio violento o clandestino, la molestia o lo spoglio né violento né clandestino, con il possesso e i fatti della controparte a punti, la competenza del luogo del fatto, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la prova per testi.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 614-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/2026

    Questione infondata
    18 giugno 2026

    È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile-settore procedure concorsuali, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47 CDFUE, dell’art. 614-bis cod. proc. civ. che, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. n. 149 del 2022, disciplina le misure di coercizione indirette a carattere pecuniario (astreinte) senza prevedere il potere del giudice dell’esecuzione di determinarne, su istanza di parte o d’ufficio, un limite massimo, quantitativo o temporale. Il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione, questa, alla quale è subordinata, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 85/2024 - mass. 46181).

    Art. 614-bis c.p.c. · Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 21 agosto 2015. 2 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Con il provvedimento di condanna aggiunto: all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successivatolto: , ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo … di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico tolto: e aggiunto: o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 409.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

    Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art614bis · fonte del testo

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