Art. 591-bis c.p.c. — Delega delle operazioni di vendita

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[1]((Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.

[2]Il professionista delegato provvede:

  • 1)alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;
  • 2)ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
  • 3)sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
  • 4)alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
  • 5)alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
  • 6)a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
  • 7)alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.

[3]In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.

[4]Il professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

[5]Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

[6]Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

[7]Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

[8]Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.

[9]I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.)).113a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati

Istanza del creditore pignorante o intervenuto per la vendita o l’assegnazione dei beni mobili pignorati presso il debitore, per la vendita dell’immobile pignorato con la documentazione dell’art. 567, l’esperto, il custode e la delega, oppure per l’assegnazione dell’immobile se la vendita non ha luogo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 591-bis c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31423/2025

    2 dicembre 2025

    In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

    Art. 591-bis c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2236 c.c. · Art. 1176 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, pp. 87, 88 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1998 al 11 settembre 2005. 183 parole tolte, 158 parole aggiunte in 12 capoversi.

Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, aggiunto: terzo comma, puo', sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente aggiunto: preferibilmente sede nel circondario aggiunto: o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita tolto: con incanto, di cui agli articoli 576 e seguenti aggiunto: secondo le modalita' indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalita' della pubblicita', il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.

Il tolto: notaio aggiunto: professionista delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio tolto: di un esperto aggiunto: dell'esperto nominato dal giudice aggiunto: ai sensi dell'articolo 569, primo comma;

… pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimentoaggiunto: , nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;

In caso di delega al tolto: notaio aggiunto: professionista delle operazioni di vendita con incanto, il tolto: notaio aggiunto: professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, … davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal tolto: notaio delegato aggiunto: professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.

tolto: L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'articolo 17, primo comma, ovvero all'articolo 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi aggiunto: All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di tolto: cui all'articolo 17, quinto comma, ed all'articolo 40, sesto comma, della medesima legge n. 47 del 1985 aggiunto: attuazione del presente codice.

Il tolto: notaio provvede altresi aggiunto: professionista delegato provvede altresi' alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e …

Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal tolto: notaio aggiunto: professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il tolto: notaio aggiunto: professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, tolto: terzo aggiunto: secondo comma, il tolto: notaio aggiunto: professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolotolto: ; al decretoaggiunto: . Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica tolto: di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validita' per un anno dal suo rilascio, o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel aggiunto: dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. tolto: Analogamente il notaio aggiunto: Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo aggiunto: al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. aggiunto: Contro il decreto previsto nel presente comma e' proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso tolto: un istituto di credito indicato aggiunto: una banca indicata dal giudice.

I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al tolto: notaio aggiunto: professionista delle operazioni di vendita con incantoaggiunto: ..

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art591bis · fonte del testo

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