Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
[indirizzo dello studio]
PEC [indirizzo PEC]
TRIBUNALE ORDINARIO DI [TRIBUNALE PRESSO CUI PENDE L’ESECUZIONE: DA COMPLETARE]
Esecuzione mobiliare promossa da [Creditore istante: nome: da completare] contro [Debitore esecutato: nome: da completare]
Istanza di vendita dei beni mobili pignorati
ex artt. 529 e 530 c.p.c.
OSSATURA NORMATIVA DA REVISIONARE — Iuspedia · Modello 0.1. Testo ricavato dagli artt. 497, 501 e 529-534-bis c.p.c. nel testo vigente e dalle altre norme richiamate. Nessuna revisione professionale attestata. Da completare e adattare al caso concreto.
PER
[Creditore istante: generalità complete: da completare], rappresentato e difeso dall’Avv. [nome e cognome dell’avvocato] (C.F. [codice fiscale dell’avvocato]), con studio in [indirizzo dello studio], presso il quale elegge domicilio, indirizzo PEC del difensore [PEC del difensore], giusta procura alle liti in calce all’atto di precetto.
— creditore procedente —
NEI CONFRONTI DI
[Debitore esecutato: generalità complete: da completare]
— debitore esecutato —
PREMESSO CHE
1. [Creditore istante: nome: da completare] è creditore di [Debitore esecutato: nome: da completare] in forza di [Titolo esecutivo dell’istante: estremi: da completare], e procede per il credito di [Credito dell’istante: da completare].
2. Con atto di precetto notificato il [Data di notificazione del precetto: da completare], [Creditore istante: nome: da completare] ha intimato a [Debitore esecutato: nome: da completare] di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.); il precetto è rimasto senza esito.
3. Con processo verbale del [Data del pignoramento: da completare], l’ufficiale giudiziario, su istanza di [Creditore istante: nome: da completare], ha sottoposto a pignoramento i seguenti beni mobili di [Debitore esecutato: nome: da completare]:
— [Beni pignorati, uno per riga: da completare].
4. [Avviso ai creditori con diritto di prelazione (art. 498 c.p.c.): da completare].
IN DIRITTO
5. Il creditore pignorante può chiedere la vendita
Decorso il termine di cui all’art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni (art. 529, primo comma, c.p.c.).
[Creditore istante: nome: da completare] è il creditore pignorante, come risulta dalle premesse.
6. I termini
L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata (art. 501 c.p.c.).
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.).
Il pignoramento è stato eseguito il [Data del pignoramento: da completare]: la presente istanza è proposta decorsi dieci giorni e prima che ne siano trascorsi quarantacinque.
7. Le modalità della vendita
Sulla istanza di cui all’art. 529 il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per la audizione delle parti (art. 530, primo comma, c.p.c.). All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle (art. 530, secondo comma). Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita (art. 530, terzo comma).
Il giudice dell’esecuzione dispone la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell’elenco di cui all’art. 169-sexies disp. att. c.p.c., affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario (art. 532, primo comma, c.p.c.).
Le forme della vendita sono rimesse al giudice dell’esecuzione, fra quelle consentite dagli artt. 503, 532 e 534 c.p.c.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria (art. 532, secondo comma, c.p.c.).
Tutto ciò premesso, il creditore procedente, come sopra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che l’Ill.mo Giudice dell’esecuzione voglia:
1) fissare l’udienza per l’audizione delle parti (art. 530, primo comma, c.p.c.);
2) disporre la vendita dei beni pignorati, nelle forme che riterrà più opportune fra quelle consentite dagli artt. 503, 532 e 534 c.p.c.
[Luogo e data dell’istanza: da completare]
Avv. [nome e cognome dell’avvocato]
firmato digitalmente