Art. 86 — Vendita o distruzione delle cose confiscate

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. ((Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalita' ivi previste, in quanto compatibili.)) ((1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalita' previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilita' per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.)) 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non e' opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice puo' disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 30 dicembre 2022. 95 parole aggiunte.

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui e' stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. aggiunto: Il compimento delle operazioni di vendita puo' essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalita' ivi previste, in quanto compatibili. 1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalita' previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilita' per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art86 · fonte del testo

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