Esecuzione

Istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati

ex artt. 529, 567 e 588 c.p.c.

Istanza del creditore pignorante o intervenuto per la vendita o l’assegnazione dei beni mobili pignorati presso il debitore, per la vendita dell’immobile pignorato con la documentazione dell’art. 567, l’esperto, il custode e la delega, oppure per l’assegnazione dell’immobile se la vendita non ha luogo.

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Prima del deposito e all’udienza

  • Artt. 501 e 497: l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata; il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita. Per l’immobile l’art. 555 dice che il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione: il modello riporta le due date e non stabilisce da quale si contino i quarantacinque giorni. Il modello non calcola i termini.
  • Art. 521-bis: per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi pignorati con atto notificato e trascritto, in deroga all’art. 497, l’istanza di assegnazione o di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’art. 159-ter disp. att.
  • Art. 498: i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ricevono, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso con l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate; in mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita. Il modello non redige l’avviso.
  • Art. 529, terzo comma: al ricorso si deve unire il certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
  • Art. 530: sull’istanza il giudice fissa l’udienza per la audizione delle parti; all’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Il quinto comma fa provvedere con decreto «qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso»: nel testo vigente dell’art. 525 il primo comma è abrogato, il secondo fissa l’intervento non oltre la prima udienza e l’ultimo porta il limite di 20.000 euro. Il modello non stabilisce a quale comma il rinvio si riferisca.
  • Art. 525: per gli effetti degli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione; qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’art. 518, non superi 20.000 euro, l’intervento deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’art. 529. Art. 499: il ricorso per intervento va depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione.
  • Art. 521, quinto comma: quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’art. 534, che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati; per i beni difficilmente trasportabili l’istituto può chiedere di essere autorizzato alla custodia nel luogo in cui si trovano.
  • Artt. 532 e 533: il giudice fissa il prezzo minimo della vendita, l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita e il termine finale, non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato deve restituire gli atti in cancelleria; restituiti gli atti, se non vi sono istanze a norma dell’art. 540-bis, il giudice dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo. Art. 540-bis: quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento, il giudice, ad istanza di un creditore, provvede a norma dell’ultimo comma dell’art. 518.
  • Artt. 538, 539 e 540: quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, si fissa un nuovo incanto a un prezzo base inferiore di un quinto; gli oggetti d’oro e d’argento non possono essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco e, se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori; se il prezzo non è pagato si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.
  • Art. 518, ultimo comma: l’istanza di integrazione del pignoramento si deposita non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, e il giudice ordina l’integrazione se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a «quello indicato nel primo comma». Il primo comma dell’art. 518 parla del presumibile valore di realizzo che l’ufficiale giudiziario determina nel verbale, non di un limite: il limite di valore del pignoramento sta nell’art. 517, primo comma (credito precettato aumentato della metà). Il modello riporta le parole della legge e non stabilisce come si legga il rinvio.
  • Art. 567, secondo e terzo comma: la documentazione (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e trascrizioni dei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, oppure certificato notarile) si deposita entro il termine dell’art. 497; la proroga si chiede una sola volta, per giusti motivi, per non più di ulteriori quarantacinque giorni, e un termine di quarantacinque giorni è assegnato dal giudice se la documentazione va completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, o la documentazione non è integrata nel termine, il giudice dichiara con ordinanza, sentite le parti, l’inefficacia del pignoramento per l’immobile, dispone la cancellazione della trascrizione e dichiara l’estinzione del processo se non vi sono altri beni pignorati.
  • Art. 569, primo comma: entro quindici giorni dal deposito della documentazione il giudice nomina l’esperto e fissa l’udienza, non oltre novanta giorni dal provvedimento. Non oltre trenta giorni prima dell’udienza il creditore pignorante e i creditori già intervenuti depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, con l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza; in difetto, agli effetti dell’art. 495 il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive. È un atto a parte, che il modello non redige.
  • Art. 173-bis disp. att.: l’esperto invia copia della relazione di stima ai creditori e al debitore almeno trenta giorni prima dell’udienza; le parti possono depositare all’udienza note alla relazione se le hanno inviate al perito almeno quindici giorni prima.
  • Art. 569, ultimo comma: con l’ordinanza di vendita il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori dell’art. 498 che non sono comparsi.
  • Art. 591-bis: con la delega il professionista determina il valore dell’immobile, pubblica l’avviso di vendita, delibera sulle offerte e sulle istanze di assegnazione (artt. 590 e 591, terzo comma), predispone il decreto di trasferimento e il progetto di distribuzione; il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita. Contro gli atti del delegato è ammesso reclamo al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di venti giorni (art. 591-ter).
  • Artt. 588-590-bis: ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, per il caso in cui la vendita non abbia luogo; l’istanza deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella dell’art. 506 e al prezzo base stabilito per l’esperimento di vendita per cui è presentata. Il creditore rimasto assegnatario a favore di un terzo dichiara in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare; in mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore, e in ogni caso gli obblighi derivanti dall’istanza sono esclusivamente a carico del creditore. Il modello non calcola il termine né la somma.
  • Artt. 572 e 573: con istanze di assegnazione presentate, se il prezzo della migliore offerta o di quella presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione; e non fa luogo alla vendita neppure quando il prezzo offerto all’esito della gara è inferiore a quel valore.
  • D.P.R. 115/2002: chi, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati paga contestualmente il contributo unificato (art. 14, comma 1) e anticipa l’importo forfettario dell’art. 30. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo è fisso; per gli altri processi esecutivi è ridotto della metà; per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro è stabilito in misura minore (art. 13, comma 2). Il modello non calcola il contributo, non stabilisce come si determini il valore del processo esecutivo e non dice se il contributo sia dovuto di nuovo per l’istanza di assegnazione dell’immobile quando è già stato versato con l’istanza di vendita.
  • Art. 196-quater disp. att.: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Artt. 159-bis e 159-ter disp. att.: chi iscrive a ruolo il processo esecutivo indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del difensore e il bene pignorato; se all’iscrizione procede un soggetto diverso dal creditore, il creditore deposita comunque, a pena di inefficacia del pignoramento, le copie conformi degli atti nei termini degli artt. 518, 521-bis, 543 e 557.
  • Artt. 495 e 615: disposta la vendita o l’assegnazione, il debitore non può più chiedere la conversione del pignoramento, e l’opposizione all’esecuzione è inammissibile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
  • Il modello è scritto per l’esecuzione davanti al tribunale: nel corpus gli artt. 513, 519 e 520 hanno una versione in vigore dal 31 ottobre 2027 che nomina il giudice di pace. L’espropriazione presso terzi non passa di qui: se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore o possessore, il giudice provvede all’assegnazione o alla vendita sentite le parti (artt. 552 e 553).
  • Il modello non calcola termini, somme, interessi né contributo unificato, non verifica la pignorabilità dei beni e non attesta notificazioni eseguite.

Ambito e revisione

Istanza al giudice dell’esecuzione del creditore pignorante o intervenuto con titolo: per i mobili pignorati presso il debitore (anche autoveicoli, art. 521-bis), vendita con istituto, commissionario o incanto, delega e assegnazione di titoli quotati; per l’immobile, vendita con la documentazione dell’art. 567 o la proroga, esperto, custode e delega, oppure assegnazione se la vendita non ha luogo. Non copre presso terzi, pegno, terzo proprietario, vendita diretta. Non calcola termini né contributo unificato.

Ossatura ricavata dal testo vigente delle norme collegate, con il riferimento indicato per ogni campo. Nessun revisore professionale è ancora associato al modello: i file esportati restano contrassegnati come bozza.

Altre fonti consultate

Iuspedia

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