Art. 567 c.p.c. — Istanza di vendita

[1]Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.

[2]Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall'articolo 497, l'estratto del catasto, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. 115 116 148 171 173

[3]Il termine di cui al secondo comma puo' essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni e' inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non e' stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati. 113a 115 116 148 171 173

Gli interventi su questo articolo(10)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

92

La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, ha disposto (con l'art. 13-bis) che "Per i procedimenti esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge". Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, nel modificare l'art. 13-bis della L. 3 agosto 1998, n. 302, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 2) che il suddetto termine decorre dalla data di entrata in vigore della L. 19 novembre 1998, n. 399.

95

La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 17 marzo 1999, n. 64, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1999, n. 134, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze: a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995; b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997; c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998; d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999."

96

La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 17 dicembre 1999, n. 480, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 2000, n. 25, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondocomma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999, e il 21 dicembre 2000 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1 gennaio e il 21 ottobre 2000."

97

La L. 3 agosto 1998, n. 302, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2000, n. 291, convertito con modificazioni dalla L. 14 dicembre 2000, n. 372, ha disposto (con l'art. 13-bis, comma 1) che "Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, scade il 30 giugno 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata entro il 30 aprile 2001."

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

115

Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

116

Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

148

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che "Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di pignoramento immobiliare

Pignoramento di beni e diritti immobiliari del debitore, con i beni indicati come chiedono l’art. 555 c.p.c. e l’art. 2826 c.c., l’ingiunzione, l’invito e gli avvertimenti dell’art. 492, la richiesta di trascrizione e la relata dell’ufficiale giudiziario.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 567 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11481/2025

    1 maggio 2025

    In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.

    Art. 567 c.p.c. · Art. 599 c.p.c. · Art. 492 c.p.c. · Art. 498 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 201 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 16/2001

    Altra decisione
    23 gennaio 2001

    Ordina la restituzione degli atti al giudice dell'esecuzione del tribunale di Avellino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 567 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 13-bis Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 161/1998

    Questione infondata
    8 maggio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, comma 1, e 97, comma 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 567, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano allegati i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento, in quanto, con riferimento all'art. 24, i creditori istanti, nell'ipotesi di mancato rilascio dei certificati da parte della conservatoria dei registri immobiliari per causa dalla stessa dipendente (come avvenuto, nella specie), possono avvalersi di tutti i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento contro gli atti illeciti della p.a., ed in quanto, con riferimento all'art. 97, tale parametro non è pertinente. red.: S. Di Palma

    Art. 567 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1940

1940oggi
  1. 1 gennaio 2023 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  3. 21 agosto 2015 — 18 ottobre 2022per 7 anni
  4. 1 gennaio 2006 — 21 agosto 2015per 10 anni
  5. 11 settembre 2005 — 1 gennaio 2006per 4 mesi
  6. 16 dicembre 2000 — 11 settembre 2005per 5 anni
  7. 18 febbraio 2000 — 16 dicembre 2000per 10 mesi
  8. 18 marzo 1999 — 18 febbraio 2000per 11 mesi
  9. 22 novembre 1998 — 18 marzo 1999per 4 mesi
  10. 8 settembre 1998 — 22 novembre 1998per 3 mesi
  11. 28 ottobre 1940 — 8 settembre 1998testo originarioper 58 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art567 · fonte del testo

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