Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 434, secondo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

30 aprile 1971 dal pretore di Milano nella causa di lavoro vertente tra

la società Hotel Villa Luisa e Mancuso Saverio, iscritta al n. 291 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In un procedimento di opposizione a decreto del pretore di Milano,

con il quale la soc. Hotel Villa Luisa, corrente in San Felice Benaco,

veniva condannata al pagamento di indennità di anzianità,

licenziamento ecc. in favore del già dipendente Mancuso Saverio, la

detta società ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice

adito, essendo competente - a sensi dell'art. 434, capoverso, cod.

proc. civ. - il pretore di Salò della cui giurisdizione fa parte il

comune nel quale ha sede l'azienda, cui era addetto il lavoratore.

Quest'ultimo ha allora opposto l'illegittimità costituzionale del

detto art. 434, che priva il lavoratore della facoltà di avvalersi dei

fori generali di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura

civile. Ed il pretore, con ordinanza del 30 aprile 1971, premesso che,

secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, il lavoratore

è tenuto ad adire il giudice del luogo in cui è situata l'azienda, e

non può avvalersi dei suddetti fori ordinari, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale del suindicato art. 434, il

quale determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra

il lavoratore e gli altri cittadini, con violazione dei principi di

uguaglianza e di tutela del lavoro previsti dagli artt. 3 e 35 della

Costituzione.

Non vi è stata nel presente giudizio costituzione di parti, ma è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. E l'Avvocatura

dello Stato ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata dal

momento che i fori speciali previsti dalla norma impugnata sono

giustificati nel superiore interesse della giustizia. Considerato in diritto :

Il pretore di Milano ritiene che l'art. 434, capoverso, del codice

di procedura civile - disponendo che, nelle controversie individuali di

lavoro, competente per territorio è il giudice nella cui

circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di

questa, alla quale è addetto il lavoratore - priva il lavoratore

stesso della facoltà di avvalersi dei fori ordinari, previsti dagli

artt. 18 e seguenti dello stesso codice, e determina così una

ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini,

con violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione.

La questione è infondata.

Nelle more del presente giudizio è intervenuta la legge 11 agosto

1973, n. 533, che, disciplinando le controversie individuali di lavoro,

dispone che, qualora non trovino applicazione le norme sui fori

speciali previsti dall'art. 413, si applicano quelle dell'art. 18 e

seguenti del codice di procedura civile. Però, i giudizi pendenti alla

data di entrata in vigore della nuova legge sono definiti dallo stesso

giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza vigenti (art.

20, secondo comma).

La questione se la speciale competenza territoriale prevista

dall'art. 434, capoverso, cod. proc. civ. in materia di controversie di

lavoro, abbia carattere esclusivo oppure concorrente con i fori

ordinari, deve ritenersi definitivamente risolta nel senso che il

lavoratore non può avvalersi di tali fori, soprattutto per la

consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale la ratio

della norma non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse di una o

dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore

esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore

della giustizia. E non è possibile negare che lo svolgimento del

processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si

è svolto consente di regola una più rapida raccolta delle prove ed

una più sicura valutazione degli accertamenti di fatto.

A torto l'ordinanza insiste nella tesi dell'interesse del

lavoratore, quando il legislatore ha scelto, nell'ambito dei suoi

poteri discrezionali, una procedura che meglio risponde alle esigenze

di una giustizia pronta e sicura ed a principi di rapida soluzione

delle controversie, cui è indirizzato tutto il processo del lavoro,

nell'interesse comune di entrambe le parti, datore di lavoro e

lavoratore.

In considerazione della indiscutibile razionalità della norma, non

sussiste né la violazione dell'art. 3, né quella dell'art. 35 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 434, secondo comma, del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione,

dall'ordinanza 30 aprile 1971 del pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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