Corte costituzionale

Sentenza n. 171/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1975 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 413

e 434, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 giugno 1973 dal tribunale di Pescara nel

procedimento civile vertente tra Di Rocco Tito e la società

Montedison, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1974 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 28 febbraio 1974 dal pretore di Arona nel

procedimento civile vertente tra Matli Ermenegildo e Lucchini Paride,

iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione di Di Rocco Tito, della società Montedison

e di Matli Ermenegildo;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore

Michele Rossano;

uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per la società Montedison, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile - promosso da Tito Di Rocco,

già dipendente della s.p.a. Montecatini Edison, al fine di ottenere il

pagamento della somma di lire 38.000.000 a titolo di indennizzo per la

riportata permanente menomazione delle vie respiratorie - il tribunale

di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, ha sollevato, di ufficio, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, cpv., cod.

proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione. Ha

ritenuto la questione rilevante ai fini della decisione perché, se

fosse dichiarata la illegittimità costituzionale della norma citata,

sarebbero applicabili le norme comuni sulla competenza per territorio

e, quindi, il tribunale adito avrebbe potuto conoscere della

controversia.

Ha, poi, affermato che la questione non è manifestamente infondata

poiché il menzionato art. 434, cpv., cod. proc. civ. - prevedendo per

le controversie individuali di lavoro la competenza esclusiva,

ancorché derogabile, del giudice del luogo in cui si trova l'azienda o

una qualsiasi dipendenza di essa - determina un irragionevole

privilegio per il datore di lavoro, al quale è attribuita la speciale,

esclusiva possibilità di esercitare il diritto di difesa nel luogo ove

normalmente esercita la sua attività, in maniera, quindi, più agevole

e diversa da quella riconosciuta, nelle medesime controversie di

lavoro, alla controparte, che deve sostenere l'aggravio dell'eventuale

maggior costo del processo conseguente alla esclusione dei fori

ordinari, generali e facoltativi, previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod.

proc. civ.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del

26 giugno 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti Tito Di

Rocco e la società Montecatini Edison.

2. - Nel corso del procedimento di opposizione al decreto 7

settembre 1972 - con il quale il pretore di Arona aveva ingiunto a

Paride Lucchini di pagare a Ermenegildo Matli la somma di lire 750.000,

importo di retribuzioni non corrisposte nel corso del rapporto di

lavoro - l'opposto sollevò la questione di legittimità

costituzionale, prima, dell'art. 434 cod. proc. civ. e, poi, dell'art.

413 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 11 agosto 1973, n.

533, entrata in vigore durante il giudizio, in riferimento agli artt. 3

e 35 Cost., in quanto la detta disposizione - impedendo al lavoratore

di scegliere il giudice della sede meno difficoltosa e meno dispendiosa

- determinava una disparità di trattamento ingiustificata, in

contrasto anche con la tutela assicurata al lavoratore dall'art. 35

della Costituzione.

Il pretore di Arona, con ordinanza 28 febbraio 1974, ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo

dell'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 3 e

35 della Costituzione.

Ha osservato che l'obbligo di adire il foro esclusivo previsto

dall'art. 413 cod. proc. civ. costituisce una limitazione per il

lavoratore - al quale è riconosciuta una posizione di preminenza dal

citato art. 35 Cost. - e determina una ingiustificata disparità di

trattamento tra il medesimo lavoratore ed ogni altro cittadino, al

quale il sistema processuale riconosce la facoltà di adire uno dei

fori alternativamente previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del

4 settembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri e si è costituita la parte Ermenegildo

Matli. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi possono esser riuniti e decisi con unica

sentenza, in quanto, per essendo diverse le norme che sarebbero

illegittime, sono in parte comuni i motivi addotti nelle ordinanze per

giustificare i dubbi della illegittimità.

2. - La questione sollevata con l'ordinanza del tribunale di

Pescara, che ha ritenuto la non manifesta infondatezza della questione

di legittimità dell'art. 434, comma secondo, cod. proc. civ., nel

testo vigente prima della legge 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento

agli artt. 3, 24 e 35 Cost. è stata ritenuta non fondata da questa

Corte, con sentenza 13 marzo 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e

35 Cost. Né l'attuale prospettazione della questione con riguardo

anche anche all'art. 24 Cost. induce a diversa decisione. Tale

articolo, pur se interpretato in relazione con gli artt. 3 e 35 Cost.

nel senso di un principio di favore per i lavoratori anche sul piano

processuale, legittima una disciplina legislativa che, in deroga a

quella dei processi ordinari, consideri i particolari caratteri dei

rapporti individuali di lavoro, i bisogni e la posizione dei

lavoratori, e stabilisca norme adeguate al fine della tempestiva

corresponsione del bene tutelato ai lavoratori in conformità delle

previsioni, eliminando, per quanto possibile, ostacoli di fatto. E

l'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto stabilisce per

le controversie individuali del lavoro la competenza del giudice nella

cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla

quale è addetto il lavoratore, in deroga alle disposizioni del foro

generale delle persone fisiche e giuridiche, è inspirato al principio

di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della

controversia per renderne più agevole lo svolgimento, tenuto conto di

fattori rilevanti quali: la coincidenza della residenza del lavoratore

con il luogo dove esegue la prestazione; l'espletamento delle prove per

testimoni, per l'esigenza della celerità del processo, nel luogo dove

i lavoratori adempiono le prestazioni e di regola risiedono; la

conoscenza, da parte del giudice più vicino al luogo dove si è svolto

il rapporto, oggetto della controversia, di circostanze rilevanti,

anche sindacali. L'articolo 434, secondo comma, nella sua precedente

formula non contrasta con gli articoli della Costituzione indicati

nell'ordinanza, ma è improntato all'osservanza dei principi

costituzionali di tutela dei lavoratori. Considerazioni in contrario

concernono casi particolari, che, in quanto tali, non possono inficiare

le valutazioni che la disciplina legislativa postula, per sua essenza,

in conformità dei rapporti sostanziali e processuali.

3. - Le considerazioni innanzi svolte escludono anche fondamento

alla denuncia di incostituzionalità dell'art. 413 cod. proc. civ. nel

testo della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 434.

In proposito va, inoltre, considerato che la nuova norma stabilisce la

competenza speciale del giudice nella cui circoscrizione è sorto il

rapporto in aggiunta a quelli previsti dall'art. 434 e tali generali

previsioni confermano che il legislatore si è ispirato alle esigenze

generali perseguite dall'art. 434. Le previsioni del terzo comma di

applicabilità dell'art. 18 cod. proc. civ. (foro di residenza delle

persone fisiche), qualora non trovino applicazione le disposizioni dei

commi precedenti, e del quarto comma di nullità delle clausole

derogative di competenza, rivelano l'intento di specificare, per i casi

concreti di impossibile applicazione dei fori di competenza

inderogabile, quello ritenuto più aderente alla specialità del

rapporto di lavoro. Né l'interprete può sostituire proprie

valutazioni a quelle di competenza del legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate:

a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 434,

capoverso, del codice di procedura civile, sollevata dal tribunale di

Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24

e 35 della Costituzione;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 del

codice di procedura civile, nel testo dell'art. 1 della legge 11 agosto

1973, n. 533, sollevata dal pretore di Arona, con ordinanza 28 febbraio

1974, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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