Art. 398 c.p.c. — Proposizione della domanda

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[1]La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

[2]La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita', o del recupero dei documenti.

[3]((La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale)).

[4]La proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

con decorrenza dal 1 ottobre 1948

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il deposito previsto dall'art. 398, terzo comma, del Codice di procedura, civile per le domande di revocazione delle sentenze del conciliatore e' elevato, per le domande notificate a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento".

Testo in vigore dal 17 novembre 1977 al 1 gennaio 1993

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 398 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1490/2026

    22 gennaio 2026

    I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro una sentenza d'appello (nella specie, resa in sede di opposizione all'esecuzione) e contro quella che decide sulla revocazione di una sentenza presupposta (nella specie, quella costituente il titolo esecutivo), qualora siano contemporaneamente pendenti, non possono essere riuniti in applicazione, neppure analogica, dell'art. 335 c.p.c., né sospesi dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c., avendo ad oggetto provvedimenti diversi, salva la valutazione dell'effetto espansivo esterno previsto dall'art. 336, comma 2, c.p.c. in caso di passaggio in giudicato della pronuncia sulla revocazione.

    Art. 398 c.p.c. · Art. 335 c.p.c. · Art. 336 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 76 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 477/2026

    9 gennaio 2026

    In tema di revocazione, poiché i casi previsti dalla legge sono specifici e tassativi, non potendo l'interprete integrarli in via analogica, l'ipotesi di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. riguarda soltanto i documenti preesistenti e successivamente rinvenuti, non anche quelli formatisi dopo la sentenza da revocare.

    Art. 398 c.p.c. · Art. 395 c.p.c. · Art. 396 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 16 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25284/2025

    16 settembre 2025

    La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).

    Art. 398 c.p.c. · Art. 365 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 83 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25399/2025

    16 settembre 2025

    In caso di impugnazione di una sentenza di appello per revocazione e poi per cassazione, la revoca del provvedimento con cui il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., il termine per ricorrere per cassazione, non ha efficacia ex tunc, sicché, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre scomputare dal termine breve ex art. 325 c.p.c. - decorrente dalla notificazione della citazione per revocazione - il numero dei giorni trascorsi tra il provvedimento sospensivo e la sua revoca.

    Art. 398 c.p.c. · Art. 395 c.p.c. · Art. 360 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 74 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1948 al 17 novembre 1977. 33 parole tolte.

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale tolto: e deve essere preceduta dal deposito prescritto per il ricorso in cassazione nell'articolo 364. Se la sentenza della quale si chiede la revocazione e' pronunciata dal conciliatore, il deposito e' di lire cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art398 · fonte del testo

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