Art. 203 c.g.c. — Proposizione e termini per la domanda

[1]1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

[2]2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilita' e ((deve essere proposto mediante deposito)) nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

[3]3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178 ((...)).

[4]4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

[5]5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

[6]6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 33 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilita' e deve essere tolto: depositato aggiunto: proposto mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178tolto: , decorrenti dall'irrevocabilita' nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsita', della collusione o dal rinvenimento dei documentiaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art203 · fonte del testo

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