Art. 185 c.p.c. — Tentativo di conciliazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1994 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Comma abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 dicembre 1994 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
Comma abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.
Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.
2 pronunce che riguardano l’art. 185 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi della citata disposizione, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non rivestano la forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che siano intervenute dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.
Art. 185 c.p.c. · Art. 2113 c.c. · Art. 410 c.p.c. · Art. 411 c.p.c.
L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia).
Art. 185 c.p.c. · Art. 199 c.p.c. · Art. 1027 c.c.
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art185 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.