Codice di procedura civile

Art. 320 c.p.c. — Trattazione della causa

[1]Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

[2]Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

[3]Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione. 171 173

[4]((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)).

[5]I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio. 72 88

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 69, comma 2) che nel titolo II del libro II e' soppressa la ripartizione interna in capi.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 447/2002

    Questione infondata
    12 novembre 2002

    La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 319, primo comma, del codice di procedura civile – sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di proposizione alla prima udienza da parte del convenuto di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, la concedibilità all'attore costituito di un congruo termine per lo svolgimento della propria attività difensiva – va estesa anche all'art. 320 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto alla prima udienza, il giudice fissi una nuova udienza.

    Art. 319 c.p.c. · Art. 320 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 153/2002

    Questione inammissibile
    3 maggio 2002

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 311, 320, 113, secondo comma, e 316, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dette disposizioni, rispettivamente, impongono l'applicazione delle norme concernenti il procedimento davanti al tribunale anche per le cause di valore inferiore al milione (per le quali è prevista la facoltà della difesa tecnica), assoggettano, in caso di pronuncia secondo equità, all'osservanza delle stesse regole procedurali dei giudizi in cui la difesa tecnica è obbligatoria anche quelli in cui essa è facoltativa e prevedono infine l'onere del processo verbale senza adeguate garanzie formali. Infatti dalla situazione processuale descritta nell'ordinanza di rimessione si evince che il giudice 'a quò non è chiamato a fare applicazione di nessuna delle norme impugnate (l'attore, pur avendo originariamente introdotto il giudizio personalmente, ha poi scelto di avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore), sicché ogni questione relativa all'effettività del diritto di difesa assume una valenza meramente astratta; e, d'altra parte, il tenore complessivo del provvedimento di rimessione (che lamenta la carenza di un sistema idoneo ad indirizzare il cittadino affinché possa adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa personale) appare piuttosto rivolto a sottoporre questioni di politica legislativa che non a sollecitare un provvedimento di legittimità costituzionale.

    Art. 311 c.p.c. · Art. 320 c.p.c. · Art. 113 c.p.c. · Art. 316 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 31 parole tolte, 19 parole aggiunte.

tolto: Quando sia reso necessario dalle attivita' svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di provaaggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art320 · fonte del testo

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