Art. 184-bis c.p.c. — Rimessione in termini
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 184-bis e 644 del codice di procedura civile, nella parte in cui, il primo, prevede che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo, ed il secondo, nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione. La Corte, infatti, non può che riaffermare il precedente orientamento in ordine alla perentorietà dei termini, stabilendo la ragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore tra l’interesse alla perentorietà dei termini e quello alla salvaguardia del diritto di difesa, non potendosi ammettere una deroga alla regola generale dell’improrogabilità dei termini perentori, concepibile solo nella ipotesi in cui l’inutile decorso del termine determinasse la perdita del diritto vantato e comportasse l’impossibilità per la parte di altrimenti agire e difendersi in giudizio per la sua tutela. Né può ritenersi comparabile la diversa disciplina che regola l’ipotesi dell’ordinanza-ingiunzione in corso di lite ‘ex’ art. 186-ter cod.proc.civ., onde va esclusa la possibilità che essa possa fungere da ‘tertium comparationis’, restando, tuttavia, affidata alla discrezionalità del legislatore la differenziazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale. - V. ordinanze citate nn. 276 e 97/1989; 855/1988 e 559/2000; sentenze n. 18/2002, 120/1976, 53/1998; ordinanza n. 303/2002; sentenze nn. 180/2004; 65/1996 e 295/1995; ordinanza n. 80/1998.
Art. 184-bis c.p.c. · Art. 644 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1995 al 4 luglio 2009. 36 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.
tolto: Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art184bis · fonte del testo
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