[1](( (Meccanismo di consultazione e di trasparenza) (art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003)))

[2](( Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessita' della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorita' informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l'Autorita' garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell'Autorita'.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 271 parole tolte, 331 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' persegue gli obiettivi di cui all'articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionaleaggiunto: (Meccanismo di consultazione e di trasparenza) (art. 23 eecc e art. 11 codice del 2003)

aggiunto: Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorita', quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessita' della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorita' informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' della decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili. Il Ministero e l'Autorita', entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e' esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l'Autorita' garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell'Autorita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art23 · fonte del testo

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