[1](( (Risoluzione delle controversie transnazionali) (ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003)))

[2](( Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29. Le parti possono investire della controversia le competenti autorita' nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorita' nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle presenti disposizioni. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento e' tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorita' puo' in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessita' di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. L'Autorita' adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 799 parole tolte, 279 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Ogni qualvolta cio' sia possibile, l'uso delle frequenze radio non e' subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per:

tolto: a) evitare interferenze dannose;aggiunto: (Risoluzione delle controversie transnazionali) (ex art. 27 eecc e art. 24 Codice 2003)

tolto: b) assicurare la qualita' tecnica del servizio;

tolto: c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure;

tolto: d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea.Qualora l'utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa stabilite. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all'impresa avente le condizioni necessarie per conseguire l' autorizzazione generale, valutata l'effettiva necessita', nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformita' delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell'autorizzazione generale, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessita' di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d'uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un'impresa a un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter, il Ministero provvede affinche' si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono piu' applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un'impresa ad un'altra, ai sensi dell'articolo 14-ter. I diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all'articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte puo' essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d'uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi e' necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell'Unione europea. Al momento del rilascio dei diritti d'uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14-ter del Codice. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio puo' essere limitato solo quando cio' sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze stesse in conformita' all'articolo 29 e all'articolo 14, comma 1. Il Ministero l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l'obbligo di vendita o di locazione dei diritti d'uso delle frequenze radio. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 29. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri. Qualora l'Autorita' decida, previa consultazione delle parti interessate ai sensi dell'articolo 11, che i diritti di uso dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro cinque settimaneaggiunto: Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29. Le parti possono investire della controversia le competenti autorita' nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorita' nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle presenti disposizioni. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento e' tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorita' puo' in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessita' di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. L'Autorita' adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del BEREC. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari