[1](( (Consultazione dei soggetti interessati) (ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003)))

[2](( Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilita', delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita' generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione puo' includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 98-quindecies comma 5.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 314 parole tolte, 289 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorita' di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Le parti possono investire della controversia le competenti autorita' nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facolta' di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorita' al fine di risolvere una controversia e' conforme alle disposizioni del Codice. L'Autorita' puo' chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice. Quando al BEREC e' presentata una tale richiesta, l'Autorita' ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ove necessario possono adottare misure urgenti."; 2-quater. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorita' nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene conto del parere emesso dal BEREC L'Autorita', congiuntamente all'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13. L'Autorita' e l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non e' stato adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' coordina i propri sforzi con l'Autorita' di regolamentazione dell'altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionaleaggiunto: (Consultazione dei soggetti interessati) (ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003)

aggiunto: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilita', delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualita' generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonche' norme di funzionamento e controllandone l'applicazione. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione puo' includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 98-quindecies comma 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art24 · fonte del testo

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