[1](( (Concorrenza) (ex art. 52 eecc)))

[2](( Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, allorche' modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali:

  • a)limitare la quantita' delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;
  • b)riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;
  • c)rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;
  • d)includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;
  • e)modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando cio' si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio. L'Autorita', tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessita' di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far cio', l'Autorita' tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo 78 comma 2. Nell'applicare il comma 2 del presente articolo, l'Autorita' agisce in conformita' delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021. 81 parole tolte, 389 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il Ministero, sentita l'Autorita', procede periodicamente al riesame dell'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della Commissione europea e delle diverse offerte presentiaggiunto: (Concorrenza) (ex art. 52 eecc)

aggiunto: Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, allorche' modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali:

aggiunto: a) limitare la quantita' delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

aggiunto: b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale tolto: in termini di disponibilita', qualita' e prezzo accessibile, a quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioniaggiunto: , una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;

aggiunto: c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

aggiunto: d) includere condizioni che vietino o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

aggiunto: e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando cio' si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio. L'Autorita', tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessita' di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far cio', l'Autorita' tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo tolto: 58. Il riesame e' effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni aggiunto: 78 comma 2. Nell'applicare il comma 2 del presente articolo, l'Autorita' agisce in conformita' delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art65 · fonte del testo

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