[1](( (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003) (Autorizzazione all'uso dello spettro)))

[2](( Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorita' per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' scelgono il regime piu' adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:

  • a)delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;
  • b)dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;
  • c)dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;
  • d)della necessita' di assicurare la qualita' tecnica delle comunicazioni o del servizio;
  • e)degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;
  • f)della necessita' di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformita' dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorita' valutano la possibilita' di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorita' si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita' assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 232 parole tolte, 405 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'Autorita' vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori. L'Autorita' puo' prescrivere che le imprese designate ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatoria basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate. L'Autorita' puo' prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari. L'Autorita' provvede affinche', quando un'impresa designata e' tenuta a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorita' puo' esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarieaggiunto: (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003) (Autorizzazione all'uso dello spettro)

aggiunto: Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorita' per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorita' scelgono il regime piu' adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:

aggiunto: a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

aggiunto: b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;

aggiunto: c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

aggiunto: d) della necessita' di assicurare la qualita' tecnica delle comunicazioni o del servizio;

aggiunto: e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;

aggiunto: f) della necessita' di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformita' dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorita' valutano la possibilita' di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorita' si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita' assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art59 · fonte del testo

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