Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 88 — Separazione funzionale

[1](ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003)

[2]1. L'Autorita', qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, puo', in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale operante in modo indipendente. Tale entita' commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, ((incluse le)) altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorita' presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo:

  • a)le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorita' descritti al comma 1;
  • b)una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;
  • c)un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorita', sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
  • d)un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati. 3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:
  • a)la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entita' commerciale separata;
  • b)l'individuazione dei beni dell'entita' commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entita' deve fornire;
  • c)le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
  • d)le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
  • e)le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
  • f)un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale. 4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorita' impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33. 5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale e' stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33

22

con decorrenza dal 1 luglio 2016

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… Tale entita' commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, tolto: incluso alle aggiunto: incluse le altre entita' commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi tempi, agli stessi termini …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art88 · fonte del testo

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