Art. 26 — (Risoluzione delle controversie tra imprese) (ex art. 26 eecc e art. 23 Codice 2003)

Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorita'. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia. 3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021. 144 parole tolte, 281 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto di:

tolto: a) fornire reti eaggiunto: Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica tolto: al pubblico;

tolto: b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture, in conformita' agli articoli 86, 87 e 88. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:

tolto: a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo III del presente Titolo;

tolto: b) poter essere designate quali fornitori di una o piu' prestazioni che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo aggiunto: o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorita'. L'Autorita' dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo L'Autorita' comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non e' risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorita' adotta al piu' presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia. 3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorita' adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorita' nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni. La decisione dell'Autorita' deve essere motivata, nonche' pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorita' nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed e' ricorribile in via giurisdizionale. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilita' di adire un organo giurisdizionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art26 · fonte del testo

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