[1](( (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato) (art. 50 eecc)))

[2](( Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, e' stata esplicitamente esclusa la possibilita' di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non piu' di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Cio' non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro:

  • a)la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonche' degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;
  • b)l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
  • c)l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;
  • d)la necessita' di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;
  • e)la necessita' di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;
  • f)la necessita' di evitare una grave compromissione del servizio. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso e' limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:
  • a)offre a tutte le parti interessate l'opportunita' di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;
  • b)indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo. L'Autorita' prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato puo' essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformita' dell'articolo 42.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021. 229 parole tolte, 410 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 62, l'Autorita' riscontri che un'impresa designata e' soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell'impresa stessa, ripartisce il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all'allegato n. 11. Puo' essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all'articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 11, possono essere modificate, all'occorrenza, con provvedimento dell'Autorita', sentito il Ministero. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalita', in conformita' all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell'allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorita', tenuto conto delle condizioni di concorrenzialita' del mercato, puo' valutare l'opportunita' di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione finanziaria. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi nel territorio nazionaleaggiunto: (Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato) (art. 50 eecc)

aggiunto: Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, e' stata esplicitamente esclusa la possibilita' di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non piu' di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Cio' non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorita' prende in considerazione, tra l'altro:

aggiunto: a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonche' degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;

aggiunto: b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;

aggiunto: c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;

aggiunto: d) la necessita' di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;

aggiunto: e) la necessita' di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;

aggiunto: f) la necessita' di evitare una grave compromissione del servizio. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso e' limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorita' applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

aggiunto: a) offre a tutte le parti interessate l'opportunita' di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;

aggiunto: b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo. L'Autorita' prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato puo' essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformita' dell'articolo 42.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art63 · fonte del testo

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