[1](( (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003) (Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio)))

[2](( Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorita', nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro:

  • a)motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;
  • b)concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunita' di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23. Quando l'Autorita' determina che il numero di diritti d'uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessita' di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorita' puo' fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o piu' dei seguenti obiettivi:
  • a)promuovere la copertura;
  • b)assicurare la necessaria qualita' del servizio;
  • c)promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi;
  • d)promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attivita' delle imprese. L'Autorita' definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'Autorita' indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresi', pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire. Qualora l'Autorita' decida che e' possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero da' inizio al procedimento di concessione di tali diritti. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorita', sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorita', puo' prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza pero' superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformita' dell'articolo 64.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 351 parole tolte, 568 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: L'Autorita', qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 18 non e' effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 17. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni affinche' le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato ne' limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico, l'Autorita', nell'esercizio del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, puo' prescriverea tali imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70. L'Autorita' provvede affinche' ogni impresa, soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilita' dei costi. L'Autorita' puo' specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformita' al sistema di contabilita' dei costi e' verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'. L'Autorita' provvede affinche' ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformita'. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l'Autorita' non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva, anche mediante l'analisi dinamica di cui all'articolo 19, comma 5aggiunto: (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003) (Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio)

aggiunto: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorita', nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro:

aggiunto: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;

aggiunto: b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunita' di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23. Quando l'Autorita' determina che il numero di diritti d'uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessita' di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorita' puo' fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o piu' dei seguenti obiettivi:

aggiunto: a) promuovere la copertura;

aggiunto: b) assicurare la necessaria qualita' del servizio;

aggiunto: c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi;

aggiunto: d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attivita' delle imprese. L'Autorita' definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'Autorita' indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35. Il Ministero e l'Autorita', nell'esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresi', pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire. Qualora l'Autorita' decida che e' possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero da' inizio al procedimento di concessione di tali diritti. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorita', sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorita', puo' prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza pero' superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilita' di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformita' dell'articolo 64.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art67 · fonte del testo

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