[1](( (Richiesta di procedura di valutazione tra pari) (art. 35 eecc)))

[2](( Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorita' e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalita' stabilite dall'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorita' fornisce una spiegazione sulle modalita' con cui il progetto di misura:

  • a)promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;
  • b)garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;
  • c)garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021. 87 parole tolte, 280 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono contoaggiunto: (Richiesta di procedura di valutazione tra pari) (art. 35 eecc)

aggiunto: Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformita' alla decisione n. 676/2002/CE al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorita' e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalita' stabilite dall'articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorita' fornisce una spiegazione sulle modalita' con cui il progetto di misura:

aggiunto: a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui tolto: all'articolo 13 aggiunto: agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE;

aggiunto: b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

aggiunto: c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art35 · fonte del testo

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