Art. 89 — Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata

(( (ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice 2003))) ((1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorita' almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entita' commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorita' in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche' del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta e' stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorita' di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di la' del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7. 2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l'Autorita' conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorita' tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorita' consulta soggetti terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l'Autorita', acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorita' puo' rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78, comma 5, l'Autorita' puo' rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti. 3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entita' commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che e' stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 puo' essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4. 4. L'Autorita' controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando e' scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.))

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 595 parole tolte, 489 parole aggiunte.

tolto: Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure puo' avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu' ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorita', anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, puo' imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprieta', nel pieno rispetto del principio di proporzionalita', ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorita' puo' richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprieta', compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta'. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinche' sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 88. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'articolo 88. L'Autorita', previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilita' di esprimere le proprie opinioni, puo' imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se cio' e' giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprieta', adattateaggiunto: (ex art. 78 eecc - art. 50-ter Codice 2003) 1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorita' almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attivita' nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entita' commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorita' in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche' del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta e' stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorita' di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di la' del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7. 2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l'Autorita' conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorita' tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorita' consulta soggetti terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l'Autorita', acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorita' puo' rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78, comma 5, l'Autorita' puo' rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti. 3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entita' commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che e' stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 puo' essere soggetta, se del caso tolto: in funzione dei rischi. Il Ministero, tenendo informata l'Autorita', puo' richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilita' e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorita' medesima. I provvedimenti adottati dall'Autorita' o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionatiaggiunto: , a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4. 4. L'Autorita' controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando e' scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art89 · fonte del testo

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