[1](( (Limitazione o revoca dei diritti) (art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003)))

[2](( Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, ne' revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformita' all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione. In conformita' al diritto dell'Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per se' un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti e' soggetta a consultazione delle parti interessate in conformita' dell'articolo 23.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 499 parole tolte, 228 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'Autorita', effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70. Quando l'Autorita' e' tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. L'Autorita', se conclude che un mercato e' effettivamente concorrenziale, non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano gia' in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. Qualora accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale, l'Autorita' individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l'Autorita' tiene conto degli obiettivi e dei principi dell'attivita' di regolamentazione di cui all'articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della Commissione europea, l'Autorita' effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle Autorita' di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma 3. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 12:

tolto: a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo puo' tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l' Autorita' ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure b)

tolto: entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea. Qualora l'Autorita' non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'articolo 12. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 28 MAGGIO 2012, N. 70aggiunto: (Limitazione o revoca dei diritti) (art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003)

aggiunto: Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, ne' revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformita' all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non discriminazione. In conformita' al diritto dell'Unione europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per se' un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti e' soggetta a consultazione delle parti interessate in conformita' dell'articolo 23.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art19 · fonte del testo

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