Codice delle assicurazioni private

Art. 128 — Massimali di garanzia

(( Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

  • a)nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
  • b)nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
  • b-bis)per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. 2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.)) 70
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 9 giugno 2017

40

Il Decreto 9 giugno 2017 (in G.U. 27/07/2017, n. 174) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori; euro 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a); euro 1.220.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b)".

L. 4 agosto 2017, n. 124

43

La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 29) che "I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge".

Decreto 31 maggio 2022

66

Il Decreto 31 maggio 2022 (in G.U. 27/06/2022, n. 148) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'11 giugno 2022, gli importi indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiornati ai seguenti valori: euro 6.450.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a); euro 1.300.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b)".

D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184

70

con decorrenza dal 23 dicembre 2023

Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Testo vigente dal 28 dicembre 2023

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 2022 al 28 dicembre 2023. 159 parole tolte, 77 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile tolto: derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto e' stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi:

a) nel caso di danni alle persone un importo tolto: minimo di copertura pari ad euro 5.000 aggiunto: di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di tolto: danni alle cose un importo minimo di copertura pari ad aggiunto: danno alle cose, euro 1.tolto: 000aggiunto: 300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittimetolto: .aggiunto: ;

b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della stradatolto: , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tolto: e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro tolto: 15 aggiunto: 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro tolto: 1 aggiunto: 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati. tolto: I contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone di cui al comma 1 entro l'11 giugno 2012 aggiunto: 2. Ogni cinque anni dalla data tolto: dell'11 giugno 2012 di cui al comma 2 aggiunto: del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma 1aggiunto: , lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente tolto: secondo la variazione percentuale indicata dall'indice europeo aggiunto: in linea con l'indice dei prezzi al consumo tolto: (IPC E), previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 aggiunto: armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, tolto: del 23 ottobre 1995 aggiunto: dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzatitolto: . L'aumento effettuato e' arrotondato ad un multiplo di euro 10.000. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento di cui al comma 3. Alla data dell'11 dicembre 2009 gli importi minimi di copertura devono essere pari ad almeno la meta' degli ammontari di cui al comma 1 aggiunto: e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, per effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184

    Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art128 · fonte del testo

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