Art. 201 c.d.s. — Notificazione delle violazioni

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Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa ((...)), ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta ((all'intestatario del contrassegno di identificazione)). Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. ((Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.)) ((Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.)) Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell' art. 12 ((, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione)), con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 27 giugno 1996

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 201 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2857/2026

    9 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.

    Art. 201 c.d.s. · Art. 202 c.d.s. · Art. 203 c.d.s. · Art. 204-bis c.d.s.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 49 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2202/2025

    30 gennaio 2025

    In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva ritenuto giustificata la contestazione differita della violazione di cui all'art. 179 del codice della strada essendo stata accertata, rispetto alla data di controllo del mezzo, soltanto a seguito dell'esame dei dati del cronotachigrafo, rilevando che la violazione non poteva essere immediata riguardando non il conducente del mezzo presente durante il controllo ma altro, rimasto ignoto).

    Art. 201 c.d.s. · Art. 200 c.d.s. · Art. 14 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di gennaio 2025, p. 60 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 198/1996

    Ha colpito questo articolo
    17 giugno 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 201, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, in quanto - posto che il termine di centocinquanta giorni è ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte il massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della p.a., da un lato, e del privato cittadino dall'altro; e che, in base alla disposizione impugnata, il termine stesso decorre dalla data in cui "di fatto" la p.a. ha operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile - l'inerzia o le disfunzioni organizzative della p.a. vengono a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente la relativa facoltà per salvaguardare i propri interessi. - S. n. 255/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 201 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 4/2009

    Questione inammissibile
    16 gennaio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 201, primo comma, del codice della strada, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati. Invero l'ordinanza di rimessione, da un lato, non spiega quale effetto avrebbe nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, dall'altro, si limita ad enunciare un preteso contrasto con gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito.

    Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 196 c.d.s. · Art. 204 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 155/2007

    Questione infondata
    4 maggio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1- bis , lettera e ), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero, analoga questione di costituzionalità, sollevata in riferimento ai medesimi parametri evocati dall'odierno rimettente, è stata dichiarata dalla Corte manifestamente infondata con ordinanza n. 307 del 2006, con la quale si è affermato che l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa e che la mancata presentazione di osservazioni, scritti difensivi e documenti non condiziona affatto la possibilità di tutela giurisdizionale, potendo questa intervenire dopo un atto dell'amministrazione lesivo della posizione del responsabile (autore e obbligato solidale), che è normalmente l'atto (ordinanza ingiunzione) che contiene la determinazione e l'irrogazione della sanzione. Inoltre, quanto alla pretesa disparità di trattamento, per il fatto che le norme impugnate demendarebbero all'amministrazione la scelta dell'uso o meno delle apparecchiature elettroniche nei singoli casi, si ribadisce come l'uso delle apparecchiature suddette non sia affatto rimesso all'arbitrio dell'amministrazione, essendo predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessati dall'utilizzazione degli strumenti de quibus , secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168. - In merito alla principio secondo cui l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, v. citate sentenza n. 27/2005 e ordinanza n. 150/2006; v., inoltre, citata ordinanza n. 160/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 200 c.d.s. · Art. 201 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

14 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 9 agosto 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 14 dicembre 2024 — 9 agosto 2025per 8 mesi
  3. 15 settembre 2020 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  4. 1 luglio 2018 — 15 settembre 2020per 2 anni
  5. 29 agosto 2017 — 1 luglio 2018per 10 mesi
  6. 24 giugno 2017 — 29 agosto 2017per 2 mesi
  7. 1 gennaio 2016 — 24 giugno 2017per un anno
  8. 13 agosto 2010 — 1 gennaio 2016per 5 anni
  9. 10 agosto 2005 — 13 agosto 2010per 5 anni
  10. 13 agosto 2003 — 10 agosto 2005per un anno
  11. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  12. 27 giugno 1996 — 30 giugno 2003per 7 anni
  13. 1 ottobre 1993 — 27 giugno 1996per 3 anni
  14. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. 18 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa tolto: di riconoscimentoaggiunto: ..., ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta tolto: al soggetto responsabile della circolazione di cui all'art. 97, comma 1, lettera b). aggiunto: all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione … di cui al comma 1. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati tolto: nell'art. 12 o aggiunto: nell' art. 12, dei messi comunali aggiunto: o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art201 · fonte del testo

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