Art. 45 c.d.s. — Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalita' di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizionI delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonche' a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op- era dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada puo' intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non piu' corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazione ((, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica)). 126 Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163 La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresi', stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163 E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 825 a € 3.305. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 52 64 80 89 101 114 124 133 145 163 153

Gli interventi su questo articolo(15)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Corte Costituzionale

126

La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 18 giugno 2015, n. 113 (in G.U. 1ª s.s. 24/6/2015, n. 25), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura".

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 4 dicembre 2019

153

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 4 dicembre 2019 (in G.U. 24/01/2020, n. 19) ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Alle disposizioni, relative all'omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall'art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentra il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011"; - (con l'art. 2, comma 1) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e gia' in uso, conservano la loro validita'"; - (con l'art. 2, comma 2) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, prodotti sulla base dell'omologazione ai sensi dell'art. 45 del Codice e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020"; - (con l'art. 2, comma 3) che "I dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, gia' provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validita'"; - (con l'art. 2, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi segnaletici di cui all'art. 1, comma 1, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto".

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/2015

    Ha colpito questo articolo
    18 giugno 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. Quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, è perciò intrinsecamente irragionevole. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, ulteriori evidenti aporie derivano dal rilievo che l'uso delle suddette apparecchiature è strettamente collegato al valore probatorio, ricavato dall'art. 142, comma 6, cod. strada, delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Tale ultima disposizione realizza in modo non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. È vero che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una spiegazione nel ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, affidamento che degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate. In definitiva, se la prescrizione dell'art. 142, comma 6, cod. strada nella sua astratta formulazione risulta immune da vizi di proporzionalità, la prescrizione dell'art. 45, come costantemente interpretata dalla Corte di cassazione, si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento. - Sulla non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 cod. strada per erronea individuazione del tertium comparationis , v. la citata sentenza n. 277/2007. - Sulla preliminare delimitazione di censure formalmente rivolte ad un intero articolo di legge, sulla base della parte motivazionale dell'ordinanza di rimessione, v., ex multis , la citata sentenza n.121/2010. - Per l'affermazione che «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali», v., ex multis, la citata sentenza n. 356/1996. - In tema di poteri del giudice a quo a fronte di un diritto vivente non condiviso perché ritenuto costituzionalmente illegittimo, v. la citata sentenza n. 350/1997. - Sui principi di razionalità e di ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 172/1996, 1130/1988.

    Art. 45 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 127/2009

    Questione infondata
    30 aprile 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. L'ordinanza di rimessione, infatti, manca di un'adeguata descrizione della fattispecie sottoposta a giudizio ed, inoltre, difetta di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel processo a quo . Né tale lacuna è emendabile attraverso l'esame diretto del fascicolo principale. La questione, poi, è contraddittoria, avendola il rimettente prospettata in antitesi con la premessa interpretativa. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, vedi, citate, ordinanze n. 15/2009 e n. 441/2008. - Sull'impossibilità per la Corte di accedere al fascicolo del giudizio principale al fine di valutare la rilevanza della questione, vedi, citate, ordinanze n. 395/2008 e n. 251/2007. - Sulla manifesta inammissibilità per contraddittorietà della questione proposta, vedi, citata, ordinanza n. 252/2008.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 45 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 423/2008

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità. Infatti, il rimettente ha omesso di fornire indicazioni in merito alla vicenda oggetto del giudizio principale e ciò impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione. - Sulla non fondatezza della medesima questione per erronea indicazione del tertium comparationis v., citata, sentenza n. 277/2007. -Sulla impossibilità di valutare la rilevanza della questione in caso di mancata descrizione della fattispecie v., citate, ex multis , ordinanze n. 224 e n. 210/2008 e n. 31/2007.

    Art. 45 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

21 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 8 agosto 2020 — 15 gennaio 2021per 5 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 8 agosto 2020per un anno
  5. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  6. 25 giugno 2015 — 14 gennaio 2017per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 25 giugno 2015per 5 mesi
  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  18. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  20. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  21. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2021 al 14 dicembre 2024. 17 parole aggiunte.

… necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresi' le modalita' di omologazione e di approvazioneaggiunto: , fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalita' e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art45 · fonte del testo

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