Codice della strada

Art. 15 c.d.s. — Atti vietati

Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:

  • a)danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  • b)danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  • c)impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  • d)impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  • e)far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
  • f)((fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;))
  • f-bis)((fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;))
  • g)apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
  • h)scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
  • i)gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. 19 29 43 52 64 80 89 101 114 124 145 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866. 114 124 145 163 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(12)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Decreto 22 dicembre 2010

101

con decorrenza dal 1 gennaio 2011

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 9 agosto 2025

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Norme correlate

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 9 agosto 2025 — oggiin vigoreper un anno
  2. 10 novembre 2021 — 9 agosto 2025per 4 anni
  3. 15 gennaio 2021 — 10 novembre 2021per 10 mesi
  4. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  5. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  13. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  14. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 9 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2021 al 9 agosto 2025. 24 parole tolte, 63 parole aggiunte in 3 capoversi.

f) tolto: depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie aggiunto: fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare tolto: comunque la strada e aggiunto: la strada o le sue pertinenze aggiunto: con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;

f-bis) tolto: insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti aggiunto: fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento;

… f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866. tolto: 3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204aggiunto: . Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art15 · fonte del testo

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