Codice della strada

Art. 204 c.d.s. — Provvedimenti del prefetto

Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento ((adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203)), ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti. 34 41 (( I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita'. )) ((L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201)). Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne da' comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1999, n. 488

34

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto (con l'art. 68, comma 4) che il termine indicato dal comma 1 del presente articolo per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.

41

> La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che il termine indicato dal comma 1 del presente articolo, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, e' fissato in novanta giorni.

Testo vigente dal 13 agosto 2003

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 204 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33836/2025

    23 dicembre 2025

    Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 non ha natura afflittiva ma costituisce misura di carattere cautelare, in quanto - conseguendo alla verifica della mancata persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida - ha la funzione di impedire la circolazione a soggetti potenzialmente privi dell'idoneità richiesta, a tutela della sicurezza pubblica, con conseguente applicabilità, ai fini della sua adozione, del termine generale di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva applicato in via analogica i termini di decadenza previsti per i provvedimenti sanzionatori dall'art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992).

    Art. 204 c.d.s. · Art. 126-bis c.d.s. · Art. 28 Modifiche al sistema penale

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

17 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 185/2007

    Questione inammissibile
    12 giugno 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 4, comma 1- sexies , del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost., nella parte in cui fissa in 150 giorni il termine assegnato all'amministrazione per notificare al trasgressore l'ordinanza-ingiunzione con cui è stato rigettato il ricorso amministrativo proposto avverso l'inflizione di sanzione amministrativa pecuniaria. Infatti, il giudice a quo , formulando il proprio dubbio di costituzionalità in relazione alla applicazione di tale termine, anziché di quello previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sollecita una soluzione additiva che non è costituzionalmente obbligata, mentre la rideterminazione del termine congruo, ove fosse ritenuto illegittimo quello di cui alla norma denunciata, ricadrebbe necessariamente nella discrezionalità del legislatore. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni che postulano sentenze additive dal contenuto non costituzionalmente obbligato v., citate, ordinanze n. 299 e n. 210/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 292/2006

    Questione infondata
    14 luglio 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, comma 1, e 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui sancirebbero, per i soggetti resisi responsabili di infrazioni al codice della strada, un'identità di sanzioni, pecuniarie ed accessorie, senza distinguere l'utente occasionale della strada dal professionista ovvero la parte economicamente abbiente da quella non abbiente, in quanto, trattandosi di questione priva di rilevanza nei giudizi a quibus , aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle esattoriali e non anche dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto, investe disposizioni delle quali il giudice rimettente non deve fare applicazione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 202 c.d.s. · Art. 204 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 43/2006

    Questione inammissibile
    8 febbraio 2006

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 200…

    Art. 76 cost. · Art. 2 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada · Art. 204 c.d.s. · Art. 1 Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2003

Confronto con la versione in vigore dal 9 dicembre 2000 al 13 agosto 2003. 5 parole tolte, 162 parole aggiunte.

Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento tolto: emette, entro sessanta giorni, aggiunto: adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel … all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti. aggiunto: I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita'. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificataaggiunto: , nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art204 · fonte del testo

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