Art. 198 c.d.s. — Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni ((, relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale,)) che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. (( Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando piu' violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonche' nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo. 2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, puo' essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito))

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 39/2009

    Questione inammissibile
    13 febbraio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., ove non prevedono che, in caso di plurime violazioni del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, si applichi la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nell'ipotesi di identità di disegno criminoso. Infatti, dall'esame dell'ordinanza non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, con conseguente insufficiente descrizione della fattispecie, e la questione appare, allo Stato, ipotetica o almeno prematura. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 398 e n. 49/2008, n. 421/2007. - V. citata, altresì, ordinanza n. 14/2007. - Su questioni ipotetiche o premature v., citate, sentenza n. 66/2005 e ordinanze n. 398/2008, n. 311 e n. 56/2007.

    Art. 198 c.d.s. · Art. 8 Modifiche al sistema penale · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 398/2008

    Questione inammissibile
    28 novembre 2008

    È manifestamente inammissibile, in relazione gli articoli. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione) e dell'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo). Il giudice rimettente non ha, infatti, precisato gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio a quo mentre ne sarebbe stata necessaria l'indicazione, ai fini della valutazione della rilevanza, in particolare per valutare se nella specie siano effettivamente configurabili più violazioni, o, viceversa, una sola violazione pur se oggetto di molteplici accertamenti. La questione è manifestamente inammissibile anche per essere la stessa astratta, ipotetica, o almeno prematura, dal momento che, dalla descrizione fornita, risulterebbe che il contravventore abbia ricevuto una sola notifica relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato. - Sulla necessità, per il giudice rimettente, di indicare, ai fini della valutazione della rilevanza, gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio 'a quò, v. la cit. ordinanza n. 14 del 2007. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie si vedano le ordinanze n. 49 del 2008 e n. 421 del 2007. - Sulla manifesta inammissibilità della questione perché meramente ipotetica ed astratta si rinvia alla sentenza n. 66 del 2005 e alle ordinanze n. 311 e n. 56 del 2007.

    Art. 198 c.d.s. · Art. 8 Modifiche al sistema penale · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 14/2007

    Questione infondata
    26 gennaio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo. Infatti, la contiguità temporale tra gli accertamenti eseguiti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata. - In relazione alla manifesta infondatezza delle questioni fondate su un erroneo presupposto interpretativo, v., citate, ordinanze nn. 118, 54 e 1/2005.

    Art. 198 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 7 c.d.s. · Art. 8-bis Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 14 dicembre 2024. 210 parole aggiunte.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioniaggiunto: , relativamente a un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale, che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace … singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. aggiunto: Fuori dei casi di cui all'articolo 198-bis, quando piu' violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonche' nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo. 2-ter. Il controllo in uscita con i dispositivi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, puo' essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione all'interno degli ambiti controllati e in ogni caso deve essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno dei predetti ambiti a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo del tempo di permanenza si applica una tolleranza pari al 10 per cento del tempo di permanenza consentito

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art198 · fonte del testo

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