Art. 27 c.c.i.i. — Competenza per materia e per territorio

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Per i procedimenti ((di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza)) e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per i procedimenti ((di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza)) diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

  • a)per la persona fisica esercente ((attivita' d'impresa)), con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;
  • b)per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
  • c)per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti ((attivita' d'impresa)), con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Testo in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 27 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21865/2025

    29 luglio 2025

    La competenza territoriale in relazione alla domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza spetta, ex art. 44 del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che coincide presuntivamente con la sede legale dell'impresa, salvo che non sia provato tanto che esso si situa in un luogo diverso da quelli individuati ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCII, quanto che tale diversa collocazione è stata percepita dai terzi.

    Art. 27 c.c.i.i. · Art. 2 c.c.i.i. · Art. 44 c.c.i.i.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9371/2025

    9 aprile 2025

    In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

    Art. 27 c.c.i.i. · Art. 39 c.c.i.i. · Art. 5 c.p.c. · Art. 38 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 25 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022. 47 parole tolte, 28 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per i procedimenti di aggiunto: accesso a uno strumento di regolazione della crisi tolto: o dell'insolvenza aggiunto: e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e … in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Per i procedimenti di aggiunto: accesso a uno strumento di regolazione della crisi tolto: o dell'insolvenza aggiunto: e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne …

a) per la persona fisica esercente attivita' tolto: impresa aggiunto: d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' tolto: impresa aggiunto: d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con … o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentantetolto: .

tolto: -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art27 · fonte del testo

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